NoiPA: il congedo di paternità alternativo si può fare

Con messaggio n. 089 pubblicato il 17 luglio, NoiPA ha comunicato l’attivazione di un nuovo codice per il congedo di paternità alternativo.

Il congedo di paternità alternativo

Il congedo di paternità alternativo è previsto dal Decreto Legislativo 26 marzo 2001, n. 151 che – all’artico 28 – dispone:

1. Il padre lavoratore ha diritto di astenersi dal lavoro per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice, in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

1-bis. Le disposizioni di cui al comma 1, si applicano anche qualora la madre sia lavoratrice autonoma avente diritto all’indennità di cui all’articolo 66.

1-ter. L’indennità di cui all’articolo 66 spetta al padre lavoratore autonomo, previa domanda all’INPS, per tutta la durata del congedo di maternità o per la parte residua che sarebbe spettata alla lavoratrice in caso di morte o di grave infermità della madre ovvero di abbandono, nonché in caso di affidamento esclusivo del bambino al padre.

2. Il padre lavoratore che intende avvalersi del diritto di cui ai commi 1 e 1-bis presenta al datore di lavoro la certificazione relativa alle condizioni ivi previste. In caso di abbandono, il padre lavoratore ne rende dichiarazione ai sensi dell’articolo 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

Il comunicato di NoiPA

Il Comunicato n. 089 tratta delle caratteristiche tecniche circa la segnalazione del congedo.

Il nuovo codice da utilizzare dagli operatori è I11 e l’inserimento di questo codice permetterà il corretto versamento della contribuzione.