Le Ferie del Personale Ata, in caso di malattia, possono essere interrotte? A questo quesito ha dato una risposta ARAN.
Il caso preso in esame dall’Agenzia riguardava questo quesito:
la giornata di ferie chiesta da una collaboratrice scolastica deve essere sospesa o confermata nel caso in cui la stessa dipendente ha inviato comunicazione di assenza per malattia per un periodo di 4 giorni comprendente anche il giorno di ferie chiesto?
Risponde così l’ARAN:
L’art. 36 della Costituzione qualifica il diritto alle ferie come un diritto irrinunciabile per il lavoratore, volto alla salvaguardia del suo benessere psico-fisico. Per la fruizione di tale diritto tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedono la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, ponendo precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime.
In particolare, e nel merito della problematica esposta, sulla possibilità di rinviare le ferie per malattia, l’art. 13 relativo alle ferie del personale a tempo indeterminato, al comma 13, prevede la sospensione delle ferie in caso di malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. In tal caso l’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Ne consegue che, ove presenti le circostanze sopra enunciate, occorre procedere alla sospensione delle ferie.
Insomma in sintesi le ferie del personale ATA possono essere interrotte per malattia solo a due condizioni: che lo stato di salute abbia comportato un ricovero ospedaliero oppure che lo stato di morbilità sia durato più di 3 giorni.