Sul cedolino paga del mese di luglio i lavoratori dipendenti delle aziende di terziario, servizi, distribuzione, riceveranno un Bonus. Tecnicamente si tratta di un importo Una Tantum a copertura del lungo periodo di carenza contrattuale. Cioè tutto il periodo per cui il contratto non ha prevista alcuna erogazione aconomica: dal 1-1-2021 al 31-3-2023. A decorrere dal 1° aprile 2023 infatti è stato erogato un acconto pari a 30 euro al 4° livello, riparametrato per tutti gli altri livelli di inquadramento.
Si diceva del Bonus. Questo arriverà con la paga di luglio e sarà inserito nella parte centrale del cedolino, dove sono collocati gli elementi temporanei della retribuzione. Il Bonus infatti è previsto solo per questa mensilità (non ci sarà continuità ad agosto). Mentre l’altra rata sarà erogata a luglio 2025.
L’accordo di rinnovo del settore ha infatti previsto un importo intero da pagarsi in due rate, secondo questa tabella:
Gli importi devono essere riproporzionati per i lavoratori con contratto part-time e apprendistato. Per i contratti a termine va riproporzionato in base alla periodo di presenza nel lasso temporale che va dal 1° gennaio 2022 al 31 marzo 2023.
Gli importi già corrisposti dai datori di lavoro a titolo di futuri aumenti contrattuali e/o miglioramenti contrattuali (anche superminimi erogati allo stesso titolo), ed erogati dal 1° gennaio 2022, vanno considerati a tutti gli effetti anticipazioni degli importi una tantum. Non è considerata tale la quota di acconto sui futuri aumenti contrattuali stabilita dal Protocollo Straordinario del 12 dicembre 2022, in quanto attualmente è divenuta una tranche di aumento contrattuale a tutti gli efetti.
I ccnl del commercio si applicano a circa 3 milioni di lavoratori. L’Una tantum spetta ai lavoratori in forza alla data di sottoscrizione dell’accordo di rinnovo (vedi a seguire). I lavoratori interessati sono tutti coloro che hanno il proprio rapporto di lavoro regolamentato dai vari CCNL Commercio siglati da Filcams-Cgil, Fisascat-Cisl, Uiltucs-Uil, con: