Buone notizie per i lavoratori agricoli con contratto a tempo determinato che lavorano come stagionali nelle imprese cooperative. Il nuovo accordo di rinnovo del CCNL di settore ha infatti elevato da 104 a 120 le giornate di lavoro garantite in base all’articolato della “convenzione”.
Per favorire il reinserimento degli operai agricoli da una stagione all’altra, garantire i livelli occupazionali e anche la continuità delle prestazioni assistenziali e previdenziali INPS, il CCNL prevede la costituzione di “Organici aziendali” in particolare di tipo operaio.
Alla base di questi organici ci sono convenzioni tra più imprese, in particolare tra le cooperative e tra le imprese socie delle cooperative, che hanno lo scopo di stabilire gli organici degli operai ad alto contenuto professionale che saranno chiamati per le lavorazioni.
Il calendario annuo deve prevedere almeno 120 giornate di lavoro. Prima dell’accordo di rinnovo del 19 luglio 2024 le giornate minime erano 104.
E’ stato inoltre previsto che per i lavoratori che fruiscono dei permessi Legge 104/1992 durante la stagione dovranno essere definiti meccanismi di recupero per queste assenze, compatibilmente con la professionalità del lavoratore.
Il CCNL prevede che alle aziende va garantita la possibilità dell’assunzione del lavoratore e la disponibilità dello stesso alla chiamata dell’impresa.
Va comunque ricordato che gli operai che intendono “candidarsi” per la stagione successiva. Ai sensi dell’art. 57 del CCNL “il lavoratore può esercitare il diritto di precedenza inviando richiesta scritta al datore di lavoro entro 45 giorni dalla data di cessazione del rapporto stesso”.
Il meccanismo stabilito dal CCNL favorisce la costituzione del monte annuo giornaliero per l’accesso alla Disoccupazione Agricola, che – lo ricordiamo – sono 102 nel biennio precedente a quello in cui si fa domanda. Chi farà domanda nel 2025 dunque dovrà avere 104 giornate di lavoro agricolo note all’INPS. Cioè su queste giornate devono essere stati pagati i contributi previdenziali e assistenziali.
Anche i dipendenti di cooperative e i loro consorzi possono accedere alla Disoccupazione agricola, erogata da Inps, che va ad indennizzare le giornate di non lavoro.
Sono inquadrati ai fini previdenziali nel settore dell’agricoltura le imprese cooperative e loro consorzi che trasformano, manipolano, commercializzano, prodotti agricoli e zootecnici di produzione propria o apportati dai loro soci, derivanti dalla coltivazione dei fondi, della silvicoltura e dell’allevamento di animali. Pertanto gli operai agricoli possono stare tranquilli circa la possibilità di accesso alla Disoccupazione Agricola, fermo restando il possesso di tutti i requisiti.
A queste imprese però si applicano le disposizioni del settore dell’industria sia agli effetti della contribuzione che delle prestazioni. Ciò per quanto riguarda la cassa integrazione guadagni, ordinaria e straordinaria, la cassa unica assegni familiari e l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro.