Il Bonus Meloni, o esonero contributivo, è stato introdotto con il Decreto Lavoro varato dal Governo con il Decreto Legge n. 48/2003 convertito in Legge il 3 luglio 2023.
Il provvedimento, valido da luglio a dicembre 2023, è stato esteso dalla Legge di bilancio fino a tutto l’anno 2024.
Trattandosi di un esonero previdenziale, le modalità tecniche circa l’applicazione sono di competenza dell’INPS.
La corresponsione della decontribuzione del 6 o 7% è regolata dalle disposizioni contenute nel messaggio INPS n. 1032 del 24 maggio 2023.
In base alle disposizioni contenute, il beneficio viene corrisposto su base mensile e in busta paga viene indicato come “Esonero IVS“.
Il dipendente non deve oltrepassare, per averne diritto, l’imponibile previdenziale mensile di 2.692 euro dato dal rapporto tra il limite contributivo annuo (35.000 euro) diviso per 13 mensilità.
L’imponibile mensile è dato da tutti gli emolumenti lordi previdenziali corrisposti, anche se riferiti ad anni precedenti.
Sono esclusi dal conteggio la tredicesima mensilità e l’anticipo dell’acconto del contratto 2022 – 2024 (Anticipo IVC).
“Ma il bonus Meloni potrà essere recuperato con il conguaglio fiscale?“ Questo chiede una nostra lettrice che si è accorta di aver superato la retribuzione imponibile di 35 mila euro.
E’ importante tener presente il concetto di imponibile in quanto per l’INPS, quando si parla di imponibile viene inteso come imponibile previdenziale mentre lo stesso concetto, se espresso dall’Agenzia delle Entrate viene inteso come imponibile fiscale cioè al netto dei contributi.
Il bonus viene calcolato mensilmente, e sebbene il “bonus Meloni” entri a far parte dell’imponibile fiscale, in quanto assoggettato a tassazione, lo stesso non viene riportato in alcun punto della Certificazione Unica 2024.
In caso di superamento del limite annuo dell’imponibile previdenziale di 35.000 euro, non viene effettuato alcun conguaglio.
Questo si può notare quando, con il pagamento di arretrati o premi di produzione, viene superato nella mensilità di corresponsione l’imponibile lordo mensile di 2.692 euro che ha impedito l’erogazione del bonus per il mese successivo.
La corresponsione della decontribuzione del 6 o 7% è regolata dalle disposizioni contenute nel messaggio INPS n. 1032 del 24 maggio 2023.
In base alle disposizioni contenute, il beneficio viene corrisposto su base mensile e in busta paga viene indicato come “Esonero IVS“.
Il dipendente non deve oltrepassare, per averne diritto, l’imponibile previdenziale mensile di 2.692 euro dato dal rapporto tra il limite contributivo annuo (35.000 euro) diviso per 13 mensilità.
L’imponibile mensile è dato da tutti gli emolumenti lordi previdenziali corrisposti, anche se riferiti ad anni precedenti.
Sono esclusi dal conteggio la tredicesima mensilità e l’anticipo dell’acconto del contratto 2022 – 2024 (Anticipo IVC)