In attuazione della Legge di bilancio in vigore dal 1° gennaio 2024, l’INPS ha reintrodotto l’istituto della Pace Contributiva.
La cosiddetta Pace Contributiva è stata regolata dall’INPS con la circolare INPS 29 maggio 2024, n. 69.
Ne hanno diritto solo i contributivi puri cioè solo il personale che non ha versato contributi antecedentemente al 1° gennaio 1996.
Dice la circolare INPS:
“Tale misura offre ai lavoratori la possibilità di aggiungere fino a cinque anni alla propria carriera contributiva tramite il riscatto di periodi non coperti da contribuzione. Una misura particolarmente utile per chi desidera aumentare il numero di anni di contribuzione, tenendo conto della possibilità di aggiungere ulteriori cinque anni per chi ha già fruito della misura sperimentale attiva nel triennio 2019/2021″.
Non è possibile riscattare periodi antecedenti il primo contributo, ma solamente possono essere coperti eventuali “buchi contributivi” tra il 1° gennaio 1996 e il 31 dicembre 2023, giorno prima dell’entrata in vigore della legge di bilancio.
Il vantaggio è che i periodi riscattati, che possono essere anche non continuativi ma comunque non superiori a cinque anni, vengono considerati sia ai fini dell’acquisizione del diritto alla pensione, sia per il calcolo dell’assegno pensionistico.
Nel caso il dipendente abbia riscattato periodi contributi e successivamente al riscatto della c.d. Pace Contributiva abbia riscattato periodi antecedenti il 1996 il periodo riscattato viene annullato.
Per esempio, possono annullare i periodi riscattati post 1996 i seguenti ulteriori riscatti:
Il riscatto di questi periodi segna il passaggio dal regime contributivo puro al regime misto retributivo/contributivo, incompatibile con il il riscatto già effettuato attraverso la pace contributiva che verrà annullato d’ufficio, con successiva restituzione dei contributi.
L’onere del riscatto viene calcolato tenendo presente l’imponibile previdenziale medio degli ultimi 12 mesi.
Rispetto alle altre tipologie di riscatto, l’INPS non consente la detrazione del 50% della spesa sostenuta. “Pertanto, per le domande di riscatto presentate dal 1° gennaio 2024 al 31 dicembre 2025, il contributo versato è fiscalmente deducibile dal reddito complessivo”.
Il pagamento del riscatto è previsto in unica soluzione, oppure con una rateizzazione fino a un massimo di 120 rate mensili, ciascuna di importo non inferiore a 30 euro, senza applicazione di interessi.
Per aver diritto al trattamento pensionistico, tutte le rate devono essere versate prima del collocamento a riposo.
La domanda deve essere presentata entro il 31 dicembre 2025, soltanto online attraverso i seguenti canali: