Dipendenti pubblici, pignoramento di 1/3 e 1/5 dello Stipendio. Ecco cosa cambia

La risposta è sì. Purtroppo i creditori possono pignorare il conto corrente dei dipendenti pubblici indebitati.

In questo articolo vediamo di cosa si tratta e quali tutele ci sono per i dipendenti.

Pignoramento dello stipendio: ecco cosa dice la legge

Il pignoramento dello stipendio dei dipendenti pubblici statali è disciplinato dal D.P.R. 5 gennaio 1950 n. 180, e successive modificazioni.

All’art. 1, viene dichiarato che non possono essere sequestrati, pignorati o ceduti gli stipendi che lo Stato eroga ai propri dipendenti ma, poiché ogni regola ammette delle eccezioni, all’art. 2 vengono appunto elencate le eccezioni al sequestro e pignoramento:

  • fino alla concorrenza di un terzo a titolo di alimenti dovuti per legge;
  • fino alla concorrenza di un quinto per debiti verso lo Stato;
  • fino alla concorrenza di un quinto per tributi dovuti allo Stato.

In caso di simultaneo concorso tra le tre fattispecie oggetto di eccezione non è possibile superare la metà dello stipendio netto.

Pignoramento dello stipendio: dove deve essere notificato l’atto?

L’atto di pignoramento deve essere notificato presso l’ufficio che cura il trattamento economico: alle Ragionerie Territoriali dello Stato per la Scuola e gli uffici periferici dei Ministeri, e ai Ministeri per il personale delle Funzioni Centrali, ecc.

Una volta notificato il pignoramento, l’ufficio che riceve l’atto compila la “dichiarazione del terzo”, cioè la distinta delle voci che compongono lo stipendio al netto della contribuzione, e si calcola il quinto pignorabile, cioè la somma che deve essere accantonata a favore del creditore.

Come si calcola il quinto pignorabile?

Il quinto pignorabile si calcola togliendo dall’imponibile fiscale l’irpef e poi la differenza viene divisa per cinque come dall’esempio in tabella.

esempio di schema per calcolare il quinto pignorabile.

Pignoramento dello stipendio, quali sono le convinzioni errate?

Il dipendente che è a conoscenza che il proprio stipendio potrebbe essere presto pignorato, spesso stipula un contratto di cessione del quinto nella credenza – errata – che impegnando il quinto con un prestito lo stipendio non possa venire pignorato.

Tale credenza è errata in quanto il pignoramento può coesistere con la Cessione del quinto a condizione che non venga superata la metà dello stipendio.

Un’altra credenza errata è quella di cercare di bloccare il pignoramento stipulando, oltre alla cessione del quinto, un prestito su delega per occupare un altro quinto dello stipendio.

A questa fattispecie, la Ragioneria Generale dello Stato ha dato disposizione di applicare il quinto pignorabile a favore del creditore pignoratizio e di ridurre il prestito su delega di un importo fino ad arrivare alla metà dello stipendio netto.

Oltre al pignoramento sullo stipendio, è possibile pignorare il conto corrente

Anche il pignoramento del conto corrente è un pignoramento presso terzi.

C’è però il limite delle somme che, sul conto corrente, eccedono la cifra di 1.603,23 euro, cioè l’ammontare dell’assegno sociale moltiplicato per tre.

Il pignoramento del conto corrente non è ammesso per debiti verso lo Stato o tributi.

L’accredito dello stipendio su conto corrente estero non blocca il pignoramento ma lo rende meno agevole

Dopo l’uscita del Regno Unito dall’Unione Europea con la Brexit, molti istituti di credito britannici hanno trasferito le loro filiali in Lituania.

La maggior parte di coloro che optano per farsi accreditare lo stipendio su conto corrente estero infatti utilizzano un IBAN lituano. La normativa italiana non vieta l’accreditamento dello stipendio su conto corrente bancario estero e quindi l’operazione è perfettamente legittima.

Ricorrono all’accreditamento del conto corrente estero coloro che hanno la preoccupazione che il proprio conto corrente possa essere pignorato dai creditori.

Anche i conti correnti esteri possono essere pignorati ma la procedura per la loro individuazione è molto costosa e rendono pertanto meno agevole ricorrervi.