Alcune Università hanno iniziato a pubblicare i bandi per i percorsi abilitanti da 60 e 30 cfu, ai sensi del DPCM 4 agosto 2023.
Si tratta di percorsi con requisiti e costi diversi: i corsi da 30 cfu sono destinati a chi ha almeno tre anni di servizio o un’abilitazione in un’altra classe di concorso, i percorsi da 60 cfu sono destinati ai laureati o laureandi. Non solo, in questi percorsi abilitanti da 60 cfu possono partecipare anche i docenti che hanno i 24 cfu conseguiti entro il 31 ottobre 2022.
Ma questi crediti vengono riconosciuti? In che misura?
Vediamolo insieme.
A dare una risposta a questa domanda ci pensa una FAQ del Ministero dell’8 maggio:
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, ai percorsi di cui agli allegati 1 o 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023, ha diritto al riconoscimento “pieno” dei 24 CFU/CFA?
Secondo quanto disposto dal comma 1 secondo periodo, dell’art. 18-bis del d.lgs. 59/17 fino al 31 dicembre 2024, coloro i quali abbiano conseguito i 24 CFU/CFA entro il 31 ottobre 2022, possono partecipare al concorso secondo il previgente ordinamento e, se vincitori di concorso, ottenere l’abilitazione con il percorso da 36 CFU/CFA di cui al comma 4 del medesimo articolo (all. 5 del DPCM 4 agosto 2023)
Lo studente già in possesso dei 24 CFU/CFA che s’iscrivesse, nell’a.a. 2023-24, al percorso di cui all’allegato 1 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 ha diritto al riconoscimento di massimo di 12 CFU/CFA.
Nel caso il medesimo studente si iscrivesse al percorso di cui all’allegato 3 del D.P.C.M. del 4 agosto 2023 avrebbe diretto al riconoscimento di massimo 6 CFU/CFA.
Il riconoscimento dei 24 CFU dovrebbe essere inquadrato a regime quando sarà passato il transitorio.
Quindi, un laureato in possesso dei 24 CFU (non potendo più partecipare al concorso) potrà chiedere il riconoscimento dei 24 CFU ai fini del percorso da 60 CFU.”
Ricapitolando: