I lavoratori statali non possono avere aumenti stipendiali individuali, i cd. superminimi. Lo conferma la Corte di Cassazione, sezione Lavoro, con la sentenza n. 21520 del 6 giugno 2024, a proposito di un’orientamento già consolidato nella giurisprudenza di legittimità.
Viene così data applicazione al principio di parità di trattamento di cui all’art. 45 del d.lgs. n. 165 del 2001 vieta trattamenti individuali migliorativi o peggiorativi rispetto a quelli previsti dalla contrattazione collettiva (Cass., Sez. Lavoro, n. 6553 del 6 marzo 2019).
Gli unici aumenti stipendiali ammessi sono quelli derivanti dalla contrattazione collettiva, nazionale o integrativa.
L’effetto di tale previsione di legge è la declaratoria di nullità dell’atto con cui viene attribuito ad un dipendente un trattamento economico non conforme alle previsioni di legge o di contratto collettivo. Pertanto la Pubblica Amministrazione è tenuta ad avviare un’azione di recupero di quanto indebitamente corrisposto (Cass., Sez.L, n. 6715 del 10 marzo 2021).
Il caso scrutinato dagli Ermellini riguardava il personale dipendente degli enti del comparto sanità, ma esplica i suoi effetti nei confronti di tutti i lavoratori statali. Le precedenti sentenze che hanno stabilito questo principio sono: Cass., Sez. L, n. del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 12333 del 18 maggio 2018; Cass., Sez. L, n. 6553 del 6 marzo 2019; Cass., Sez. L, n. 8168 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, 5 n. 8169 del 24 aprile 2020; Cass., Sez. L, n. 9793 del 26 maggio 2020;Cass., Sez. L, n. 26156 del 17 novembre 2020.