Con l’obbligo di Patente a Crediti nei cantieri edili ed affini, scatta l’obbligo per i Committenti dei lavori di effettuare i necessari controlli perchè le imprese esecutrici siano in regola.
La “Patente” per lavorare nei cantieri, ovvero il “Sistema di qualificazione delle imprese e dei lavoratori autonomi tramite crediti”, è obbligatoria dal 1° ottobre 2024 per tutte le imprese edili e non che svolgono attività lavorative nei cantieri.
L’obbligo è esteso anche ai lavoratori autonomi, cioè gli artigiani senza dipendenti. Escluse invece le aziende che hanno l’Attestato di Qualificazione SOA e coloro che nei cantieri entrano solo per mere forniture di materiali o per prestazioni di natura intellettuale (ingegneri, architetti, ecc.).
L’obbligo si applica ai cantieri mobili e temporanei secondo la definizione del TU 81/2008, allegato X.
I committenti dei lavori, imprese, enti pubblici, o semplicemente privati, sono tenuti a controllare il possesso della Patente a Crediti. Per i soggetti esecutori esclusi dall’obbligo è sufficiente controllare la SOA.
Per i committenti privati (ad esempio: proprietario di casa o di un terreno) si tratta di una novità che finora interessava solo gli enti pubblici, tenuti a richiedere la SOA.
Se il committente non controlla il possesso o la validità della Patente (è tale solo se ci sono almeno 15 punti) incorre nella “la sanzione amministrativa pecuniaria da 711,92 a 2.562,91 euro”. Fatte salve responsabilità aggiuntive di ordine penale in caso di infortuni nel cantiere.
L’obbligo deve intendersi aggiuntivo rispetto alla verifica di idoneità tecnico-professionale di cui all’art. 90, comma 9 lettera a) effettuata secondo l’Allegato XVII.
I nuovi obblighi sono a carico del Committente (pubblico, azienda, privato) “anche nei casi di subappalto”. Quindi il controllo si estende agli appaltatori ed eventuali sub-appaltatori.