Il committente di un cantiere edile non può controllare i dati relativi al possesso della Patente a Crediti da parte del soggetto appaltatore (azienda o lavoratore autonomo). Si tratta di una delle ‘stranezze’ presenti nella bozza di decreto ministeriale sulla Patente a Crediti nei cantieri mobili o temporanei, obbligatoria dal 1° ottobre 2024.
Al momento il decreto è in attesa di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. La tempistica si è dilatata a seguito di alcune osservazioni fatte dal Consiglio di Stato a fine agosto. E al momento si valuta uno slittamento dell’adempimento di circa 2 mesi anche per le forti pressioni in tal senso delle associazioni degli artigiani (per approfondire clicca qui).
Il committente di un cantiere può essere un ente pubblico oppure un soggetto privato. Anche il proprietario di casa che fa eseguire lavori di ristrutturazione o di impiantistica.
Secondo il testo del Decreto in bozza il Committente che commissiona l’esecuzione di lavori nell’ambito di un cantiere temporaneo o mobile, è tenuto a verificare il possesso della Patente a crediti. Circostanza che va anche dichiarata alle competenti autorità.
Per l’inosservanza di questo obbligo sono previste sanzioni. Sul piano amministrativo è prevista una sanzione pecunaria da 711,92 a 2.582,91 euro. Salvo azioni di ordine penale qualora vi siano gli estremi per un reato.
Se da un lato il Committente è obbligato ad informarsi e ad informare, dall’altro il sistema che sta per mettere in piedi il Ministero del Lavoro non offre gli strumenti adatti. L’art. 2 comma 2 della bozza del Decreto ministeriale infatti, prevede la possibilità di accesso al portale dell’Ispettorato Nazionale del Lavoro a tutti i soggetti coinvolti a vario titolo. Salvo il committente.
Il committente quindi non può accedere alle informazioni come ad esempio: la data di rilascio e numero della patente del suo appaltatore, oppure il punteggio attribuito al momento del rilascio. Insomma potrebbe non sapere neppure se ha il punteggio sufficiente per svolgere i lavori (15 punti).
Ecco cosa prevede il testo della norma che esclude il Committente:
Possono accedere alle informazioni di cui al presente articolo, secondo modalità indicate dall’Ispettorato nazionale del lavoro e nel rispetto della disciplina in materia di protezione dei dati personali, i soggetti titolari di un interesse qualificato, ivi inclusi i titolari della patente o loro delegati e le pubbliche amministrazioni di cui all’articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza e i rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza territoriale, gli organismi paritetici iscritti nel Repertorio nazionale di cui all’articolo 51, comma 1 bis, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, il responsabile dei lavori, i coordinatori per la sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione dei lavori, ciascuno ai fini e nei limiti delle proprie funzioni.
Una mancanza rilevante che dovrà probabilmente essere risolta in fase di messa a punto definitiva del Decreto in pubblicazione. E sul portale informatico che sarà lanciato dall’Ispettorato Nazionale del Lavoro.