Scuola: Supplenze brevi solo con Graduatorie di Istituto [NOTA UFFICIALE]

Scuola, i posti che si libereranno da qui a fine anno andranno coperti con le supplenze brevi attingendo dalle Graduatorie d’Istituto. Lo ha reso noto l’Ufficio Scolastico Reginale del Lazio con la nota n. 64091 dell’11 settembre 2024.

Supplenze brevi: istruzioni per le scuole

Suddetta nota dell’USR Lazio dà indicazioni alle scuole su come muoversi qualora si liberino posti o spezzoni entro il 31 dicembre 2024. Sia per la rinuncia da parte degli aspiranti già nominati dall’Ambito territoriale, oppure per il passaggio al tempo parziale, sia per qualsiasi altro motivo.

Prima di tutto le scuole dovranno segnalare all’Ambito territoriale competente la sopravvenuta disponibilità del posto. Una volta fatto questo, in attesa che l’AT o l’USR provveda alla nomina, l’istituto scolastico dovrà sottoscrivere un contratto a tempo determinato di supplenza breve. Per la selezione degli aspiranti utilizzerà quindi le Graduatorie di istituto.

In caso di esaurimento delle graduatorie di istituto, si può conferire la supplenza attraverso la procedura dell’interpello come previsto dalla Circolare ministeriale DGPER n. 115135 del 25 luglio 2024.

Il contratto da stipulare

La nota dell’USR Lazio dà istruzioni approfondite anche in merito alla tipologia di contratto da stipulare. Trattandosi di supplenze brevi, i contratti sottoscritti dovranno avere una durata di circa 7-10 giorni. Qualora terminino senza che il relativo posto sia stato già coperto dall’Ufficio Scolastico Regionale o dall’Ambito, potranno essere eventualmente rinnovati.

In ogni caso – prosegue – si tratta di contratti che dovranno recare la clausola risolutiva di cui all’art 39, comma 5 CCNL 2019/21, cioè in caso di “individuazione di un nuovo avente titolo a seguito dell’intervenuta approvazione di nuove graduatorie.”

Il sistema informativo del Ministero, sino al 31 dicembre, gestisce comunque i contratti di supplenza breve solo se in sostituzione di colleghi assenti. Per questo motivo e al solo fine di poter inserire i contratti sul sistema informativo – passo necessario affinché siano pagati i relativi stipendi – occorrerà utilizzare la tipologia del contratto sino al 30 giugno con clausola risolutiva ex art. 39 del CCNL, senza che ciò cambi la vera natura giuridica del contratto, che rimane di supplenza breve e saltuaria con selezione dalle graduatorie di istituto.

Visto che la natura giuridica rimane quella del contratto di supplenza breve, in caso di rinuncia o abbandono si applicano le sanzioni di cui all’art. 14 co. 2 dell’Ordinanza del Ministero dell’istruzione e del merito n. 88 del 16 maggio 2024, con la salvaguardia di cui al co. 3. Non si applicano, invece, le sanzioni di cui all’art. 14 co. 1 della menzionata ordinanza.