Busta paga di settembre, Bonus da 200€ ai Metalmeccanici

Spettano 200 euro di welfare ai lavoratori metalmeccanici. L’erogazione avverrà con il cedolino paga di settembre. I beneficiari sono una parte del mondo delle ‘tute blu’. Vediamo i dettagli.

Cos’è il Welfare contrattuale

Le prestazioni welfare sono entrate in quasi tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro. Si tratta di prestazioni economiche non liquidate in denaro ma in servizi. Alcuni esempio sono: i buoni benzina, buoni spesa, buoni palestra, viaggi, ecc.

Da qualche anno sono un diritto contrattuale della maggior parte dei lavoratori metalmeccanici dipendenti dell’industria, in quanto previsto dai CCNL Federmeccanica-Assistal, Confapi, Confimi e Federorafi.

Bonus 200 euro spetta a questi Metalmeccanici

L’erogazione nel mese di settembre 2024 del bonus welfare da 200 euro è previsto dal CCNL Piccola Media Industria Metalmeccanica sottoscritto da Confimi. Confimi è un’associazione nata poco più di 10 anni fa da un ampio gruppo di imprese uscite da Confapi e firma il CCNL con Fiom-Cisl e Uilm.

L’accordo del 7 giugno 2021 prevede che le aziende mettono a disposizione dei lavoratori strumenti di welfare, elevato a 200 euro a partire dal 2022.

L’erogazione avviene con il cedolino paga di settembre di ciascun anno. I lavoratori hanno tempo fino al 31 agosto dell’anno successivo per spendere i buoni. Il bonus non rientra nel calcolo del TFR.

I metalmeccanici a cui si applica il CCNL Federmeccanica o il CCNL Confapi hanno avuto il Bonus nel mese di giugno 2024.

Assorbimento del Bonus 200 euro

Il Bonus da 200 euro può essere aggiuntivo rispetto ad eventuali ulteriori erogazioni pattuite a livello individuale, tra azienda e lavoratore, o tramite accordo sindacale aziendale. In questi casi le aziende non potranno assorbire il Bonus.

Inoltre l’importo erogato a tale titolo non può essere assorbito con nessuna altro elemento economico che rientra in busta paga.

A chi spetta

Hanno diritto al bonus welfare i lavoratori che hanno superato il periodo di prova, in forza al 1° gennaio di ciascun anno o successivamente assunti entro il 31 dicembre di ciascun anno, con almeno 6 mesi di anzianità in azienda al momento dell’erogazione.

I part-time lo prendono per intero.

Sono esclusi i lavoratori in aspettativa non retribuita né indennizzata nel periodo 1° gennaio – 31 dicembre di ciascun anno.

I lavoratori iscritti al fondo di previdenza complementare o al fondo sanitario PMI Salute possono scegliere di destinare i 200 euro tali strumenti di assistenza.