Nuovo contratto per il personale ATA, quali sono le novità? Orario di lavoro, periodo di prova, ferie e permessi sono i temi protagonisti. Vediamo cosa cambia.
Partiamo dal periodo di prova. Il nuovo contratto stabilisce che per il personale ATA assunto a tempo indeterminato, sia a tempo pieno che parziale, sia obbligatorio. Avrà una durata variabile tra i 2 e i 6 mesi a seconda dell’area di inquadramento professionale. Ai fini del compimento del periodo di prova obbligatorio si tiene conto solo del servizio effettivamente prestato.
Terminati i mesi di prova obbligatori, la conferma in ruolo è rimessa al dirigente scolastico, che può avvalersi anche della regola del silenzio assenso.
Per quanto riguarda l’orario di lavoro, gli ATA svolgeranno 36 ore settimanali suddivise in 6 ore continuative. Di norma da svolgersi nella mattinata, si potranno effettuare anche nel pomeriggio nelle istituzioni educative e nei convitti annessi agli istituti tecnici e professionali. L’orario verrà stabilito all’inizio dell’anno scolastico. In un giorno potranno essere lavorate massimo 9 ore e passate le 6 ore è obbligatoria una pausa di 30 minuti.
Infine, i permessi. Il personale di ruolo potrà contare in tutto l’anno scolastico su un massimo di 18 ore retribuite. Andranno autocertificate, non ridurranno le ferie e non potranno essere frazionate sotto l’ora. In caso di rapporto di lavoro part-time vengono riproporzionate. I permessi potranno essere fruiti cumulativamente anche per la durata dell’intera giornata lavorativa. Anche per le visite specialistiche in tutto l’anno scolastico saranno fruibili 18 ore, comprensive anche dei tempi di percorrenza da e per la sede di lavoro.
Le ferie meritano un paragrafo a parte. Il personale ATA ha diritto a:
Nell’ipotesi che il PTOF d’istituto preveda la settimana articolata su cinque giorni di attività, per il personale ATA il sesto è comunque considerato lavorativo ai fini del computo delle ferie e i giorni di ferie goduti per frazioni inferiori alla settimana vengono calcolati in ragione di 1,2 per ciascun giorno. Compatibilmente con le esigenze di servizio, è possibile frazionare le ferie in più periodi.
La fruizione delle ferie dovrà comunque essere effettuata nel rispetto dei turni prestabiliti, assicurando al dipendente il godimento di almeno 15 giorni lavorativi continuativi di riposo nel periodo 1 luglio-31 agosto. Le ferie non godute vanno prese di norma entro il mese di aprile dell’anno successivo.
Secondo l’art. 70 del CCNL 2019/2021 il personale ATA in servizio con rapporto di lavoro a tempo indeterminato può accettare, nell’ambito del settore scuola, contratti a tempo determinato su posto intero di area superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie di cui all’art. 33, comma 2, di durata al 30 giugno o al 31 agosto, mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.
L’accettazione di un incarico comporta l’applicazione della relativa disciplina prevista da suddetto CCNL per il personale assunto a tempo determinato, compresa quella relativa alle ferie. Inoltre, comporta anche la richiesta di un periodo di aspettativa non retribuita non inferiore alla durata dell’incarico.