Modello 730: il 30 settembre 2024 è il termine ultimo a disposizione dei lavoratori dipendenti per trasmettere al sostituto d’imposta la richiesta che non sia trattenuto nel cedolino il secondo acconto di novembre.
L’acconto di novembre viene generato automaticamente in base ai conteggi elaborati dal CAF o dall’Agenzia delle Entrate, se fatto on line.
Nel caso il debito d’imposta superi i 51,65 € è dovuto l’acconto nel mese di novembre. Nel caso il debito d’imposta superi i 257,62 € sono dovuti due acconti:
Nel caso il contribuente preveda, per l’anno in corso, di andare a credito può chiedere la riduzione dell’acconto oppure di non pagarlo.
Questo è un caso tipico del personale della scuola in pensione dal 1° settembre 2024.
Nel 2024 la somma dei redditi percepiti dal MEF e dall’INPS genera quasi sempre un debito.
Poiché nel 2025 il pensionato avrà una sola CU, questo è un caso in cui è concesso di non pagare l’acconto di novembre in quanto mancano, in questo anno d’imposta, i motivi che hanno generato il debito.
L’arbitrario mancato versamento della seconda rata di acconto provoca una sanzione del 30% dell’imposta dovuta oltre gli interessi.
La sanzione viene ridotta proporzionatamente nel caso il contribuente provveda al pagamento successivamente alla scadenza con ravvedimento operoso.
La domanda deve essere presentata al proprio sostituto d’imposta.
Nel settore privato, il sostituto d’imposta coincide in genere con il datore di lavoro ma nel pubblico non sempre è così.
Per esempio, gli amministrati da NoiPA devono trasmettere la richiesta di non applicazione del secondo acconto irpef all’ufficio responsabile del trattamento economico.
Per gli amministrati della Scuola, l’ufficio che si occupa del trattamento economico – su delega NoiPA – è il servizio stipendi della Ragioneria Territoriale dello Stato.