Patente nei Cantieri: revoca per 12 mesi se i requisiti dichiarati sono inesistenti

Dal 1° ottobre 2024 le aziende e i lavoratori autonomi che intervengono nei Cantieri temporanei o mobili svolgendo attività di posa in opera sono obbligati a possedere la Patente a Crediti.

L’obbligo riguarda le aziende e gli autonomi che svolgono attività edili, impiantistica, elettricisti, termoidraulici, serramentisti, fabbri, ecc.

Esclusi sono:

  • i soggetti con attestazione di qualificazione SOA in classifica pari o superiore alla III;
  • chi svolge prestazioni di natura intellettuale (geometri, ingegneri, ecc.);
  • coloro che nel cantiere accedono per eseguire mere forniture (per i dettagli clicca qui).

Revoca Patente a Crediti

La circolare n. 4/2024 dell’Ispettorato del Lavoro è molto chiara: avrà la revoca della Patente chi dichiara il falso in fase di compilazione e invio dell’istanza sul Portale. Per conoscere in anteprima tutte le schermate del Portale clicca qui.

Ai sensi dell’art. 27, comma 4, del D.lgs. n. 81/2008 – si legge – “la patente è revocata in caso di dichiarazione non veritiera sulla sussistenza di uno o più requisiti (…), accertata in sede di controllo successivo al rilascio. Decorsi dodici mesi dalla revoca, l’impresa o il lavoratore autonomo può richiedere il rilascio di una nuova patente (…)”.

In caso di revoca della Patente l’azienda o l’autonomo non potranno lavorare nel cantieri per 12 mesi. Solo decorso tale periodo potranno inviare nuovamente l’istanza.

Inoltre il decreto ministeriale n. 132 del 18 settembre 2024 stabilisce che “nel caso di dichiarazioni non veritiere in merito alla sussistenza di uno o più requisiti accertate in via definitiva in sede di controllo successivo a rilascio, l’Amministrazione provvede ai sensi dell’articolo 27, comma 4, del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81”.

Controlli sulle Dichiarazioni effettuate durante l’invio della Domanda

La revoca della Patente a Crediti per lavorare nei cantieri avviene a seguito di un accertamento in ordine alla assenza di uno o più requisiti dichiarati inizialmente.

Se uno o più requisiti vengono meno in un momento successivo – ad esempio l’assenza del DURC – l’azienda o l’autonomo, potranno continuare a lavorare, fermo restando le altre conseguenze di carattere sanzionatorio o di altro tipo previste dall’ordinamento.

Il controllo dei requisiti avvengono a campione, sia d’ufficio che nel corso di accessi ispettivi dell’Ispettorato o di altri organi di vigilanza.

Revoca dopo convocazione dell’impresa o del lavoratore autonomo

L’adozione del provvedimento amministrativo di revoca non potrà in ogni caso prescindere da un confronto con l’impresa o il lavoratore autonomo titolare della patente. In questo caso l’Ispettorato dovrà convocare il soggetto sanzionato e valutare la gravità delle dichiarazioni ai fini della revoca della patente.