In alcuni casi l’importo dell’Assegno di Inclusione – AdI può essere compatibile con un reddito da lavoro. Come incentivo nella ricerca di un impiego, infatti, la legge stabilisce che il sussidio erogato da INPS non decade appena si trova un lavoro. A determinate condizioni, infatti, stipendio e AdI possono convivere.
L’Assegno di Inclusione è il sussidio che da gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. Ne hanno diritto i nuclei familiari con un ISEE entro i 9.360 euro e in cui c’è almeno un componente disabile, over 60, minorenne o in condizione di svantaggio.
L’importo dell’Assegno di Inclusione è composto da una integrazione del reddito familiare fino a euro 6.000 annui, incrementabili se in famiglia ci sono tutte persone over 67 o affette da disabilità o se c’è un mutuo o un affitto da pagare.
L’importo in pagamento ogni mese varia a seconda della composizione del nucleo familiare. Anche il sopraggiungere di un’eventuale variazione lavorativa può comportare delle variazioni nell’importo in pagamento.
Lavorare e percepire l’AdI non sono totalmente incompatibili. Sopra un determinato reddito annuo guadagnato, però, il sussidio può decadere. Vediamo meglio.
La legge stabilisce che qualora uno o più componenti percettori di AdI iniziassero un’attività di lavoro dipendente, il maggior reddito da lavoro percepito non concorre alla determinazione del beneficio economico, entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui.
Il reddito da lavoro eccedente tale soglia concorre invece alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.
Ciò significa che i percettori dell’Assegno di Inclusione possono comunque lavorare e fino a 3.000 euro all’anno il beneficio non inciderà sull’importo pagato a titolo di Assegno di Inclusione. Quindi, se i percettori AdI trovassero un lavoro per ottobre, novembre e dicembre, con una retribuzione fino a 1.000 euro al mese, non perderebbero comunque il sussidio dell’INPS. E non se lo vedrebbero nemmeno ridotto.
Naturalmente, la variazione della condizione lavorativa va comunicata all’INPS entro 30 giorni dall’avvio dell’attività.