Il Bonus Nido erogato dall’INPS può non essere l’unico contributo statale sul quale i genitori con figli sotto i 3 anni possono contare. Questo, infatti, si può cumulare con altre forme di aiuto regionali, comunali o, eventualmente, anche aziendali.
I pagamenti del Bonus Nido sono in corso tutt’ora, anche se proseguono a rilento e spesso si segnalano dei ritardi. Le domande per averlo sono ancora aperte: lo rimarranno fino al 31 dicembre prossimo. Possono richiederlo le famiglie con figli di età inferiore a 3 anni che, in alternativa:
Nel primo caso, il bonus Nido fungerà da rimborso delle rette di frequenza dell’asilo nido frequentato dal figlio. Nel secondo caso, invece, servirà per sostenere le spese necessarie a garantire al figlio malato le forme di supporto necessarie presso la propria abitazione.
Il Bonus Nido ha un valore che va da 1.500 a 3.000 euro l’anno a seconda dell’ISEE minorenni dichiarato dal nucleo familiare. Il massimo importo mensile (272,73 euro) spetta con un ISEE non superiore a 25.000 euro. Il minimo (136,37 euro), invece, se l’ISEE supera i 40 mila euro. In alcuni casi, INPS riconosce anche delle maggiorazioni.
La somma erogata dall’INPS però potrebbe non bastare a coprire tutte le spese necessarie. Per tale motivo, il beneficiario del Bonus Nido potrebbe richiedere anche altri contributi statali, previsti dalla Regione o dal Comune di residenza. Lo può fare senza perdere il Bonus Nido?
A tale quesito risponde direttamente l’INPS, nella sezione delle FAQ: “Sì, il Bonus Asilo Nido è compatibile con altri rimborsi, nei limiti della spesa effettivamente rimasta a carico dell’utente. Se, relativamente ad una certa mensilità, il richiedente ne ha avuti, deve indicarli nei giustificativi di pagamento in modo che l’Istituto possa verificare che la somma dei due rimborsi non ecceda la spesa effettivamente sostenuta. Se il rimborso da parte dell’INPS è avvenuto prima di quello statale/regionale/comunale e la somma rimborsata supera la spesa effettivamente sostenuta, il cittadino è tenuto a comunicarlo alla sede INPS di competenza.”
Il genitore che quindi beneficia del Bonus Nido può comunque usufruire di altri contributi statali (provinciali, regionali, comunali, ecc.) e cumularli con il Bonus Nido a patto che l’importo totale dei contributi ricevuti non superi quello delle spese effettivamente sostenute. Per intendersi, non può aver ricevuto 3.000 euro di contributi statali totali e aver sostenuto spese per 2.500 euro.
Inoltre, il Bonus Nido è compatibile anche con l’Assegno Unico, riconosciuto dall’INPS a chi ha figli a carico fino a 21 anni.
Inoltre, specifica l’istituto Previdenziale, il Bonus Nido è compatibile anche con contributi di tipo aziendale, ossia quelli erogati dal datore di lavoro ai suoi dipendenti.
La specifica proviene sempre dalle FAQ: “Sì, il Bonus Asilo Nido è compatibile con altri rimborsi anche di soggetti privati, nei limiti della spesa effettivamente rimasta a carico dell’utente. Se, relativamente ad una certa mensilità, il richiedente ne ha avuti, deve indicarli nei giustificativi di pagamento in modo che l’Istituto possa verificare che la somma dei due rimborsi non ecceda la spesa effettivamente sostenuta. Se il rimborso da parte dell’INPS è avvenuto prima di quello privato e la somma rimborsata supera la spesa
effettivamente sostenuta, il cittadino è tenuto a comunicarlo alla sede INPS di competenza.”
Le condizioni per la cumulabilità sono le stesse dette sopra.