Docenti e ATA in Ruolo: nuovi Stipendi rinviati a dicembre 2024 se fanno questi cambiamenti

Con il messaggio n. 113 pubblicato il 30 settembre scorso, NoiPA ha spiegato le importanti novità gestionali introdotte con il nuovo CCNL firmato il 18 gennaio 2024, che interessano i Docenti e ATA coinvolti dai “cambiamenti contrattuali”. Vediamo di che tipo.

Contratti Scuola: la gestione in cooperazione applicativa

La gestione dei contratti in cooperazione applicativa da parte delle Scuole, bypassando le Ragionerie Territoriali dello Stato, è iniziata dal 2015.

Dall’anno scolastico 2015/2016 i contratti di supplenza breve e i contratti di religione cattolica a tempo determinato sono gestiti direttamente dalle Scuole, che segnalano al sistema SIDI del MIM e il portale NoiPA del MEF bypassando l’intervento in locale delle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Dal 1° settembre 2019 sono passati in cooperazione applicativa anche dei contratti temporanei, annuali e indennità di maternità fuori nomina a seguito di contratti di supplenza annuali o fino al termine delle attività.

Dal 2019 NoiPA gestisce anche la trasmissione dei flussi TFR all’INPS per il personale a tempo determinato.

Restavano fuori dalla cooperazione applicativa i contratti stipulati ai sensi degli agli artt. 36 e 59 CCNL scuola del 29/11/2007 che continuavano ad essere gestiti direttamente dalle Ragionerie Territoriali dello Stato.

I contratti scuola gestiti in cooperazione applicativa da questo anno scolastico

Dall’anno scolastico 2024/2025 i contratti che riguardano il personale di ruolo che opta per un contratto a tempo determinato in un’altra qualifica – disciplinati dagli artt. 47 e 70 del CCNL del personale del comparto Istruzione e Ricerca del 18 gennaio 2024 (Periodo 2019-2021), saranno gestiti attraverso la cooperazione applicativa.

Rispetto alla normativa precedente, i contratti non potranno essere su spezzoni di cattedra ma solo su cattedre piene.

Più nel dettaglio questa novità riguarda:

  • Docenti che passano da ruolo a contratto a termine su posto intero in un diverso ordine o grado d’istruzione, o per altra tipologia o classe di concorso, mantenendo senza assegno, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede (art. 47 CCNL);
  • personale ATA che da ruolo accettano un contratto a tempo determinato, su posto intero di Area Superiore o – a parità di Area – di diverso profilo professionale o relativo alle categorie professionali dei Docenti, di durata non inferiore al 30 giugno o ad un anno scolastico (31 agosto) mantenendo senza assegni, complessivamente per tre anni scolastici, la titolarità della sede.

Le procedure saranno attive da dicembre

Il personale Docente e ATA interessato da questi cambiamento, sarà retribuito nella vecchia qualifica fino a novembre perché il servizio sarà attivo a partire dal mese di dicembre.

NoiPA procederà pertanto ad effettuare i conguagli delle partite stipendiali arretrate, maturate con decorrenza dalla stipula del contratto.

Le Ragionerie Territoriali dello Stato potranno intervenire nel procedimento solo se autorizzate dal Ministero dell’Economia e delle Finanze.