L’invio della PEC all’Ispettorato Nazionale del Lavoro per continuare a lavorare nei cantieri è una modalità, ammessa dalla circolare n. 4/2024, fino al 31 ottobre 2024. E’ una modalità alternativa all’invio della domanda per avere la Patente a Crediti sul Portale INL.
Fino al 31 ottobre 2024 le due modalità andranno di pari passo, ma c’è un motivo per cui alle aziende e agli autonomi potrebbe convenire procedere direttamente con la Domanda della Patente. Vediamo a chi e perchè.
I requisiti per ottenere la Patente a Crediti nei cantieri sono questi:
a. iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato e agricoltura;
b. adempimento, da parte dei datori di lavoro, dei dirigenti, dei preposti, dei lavoratori autonomi e dei prestatori di lavoro, degli obblighi formativi previsti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
c. possesso del documento unico di regolarità contributiva in corso di validità;
d. possesso del documento di valutazione dei rischi, nei casi previsti dalla normativa vigente;
e. possesso della certificazione di regolarità fiscale, di cui all’articolo 17-bis, commi 5 e 6, del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, nei casi previsti dalla normativa vigente;
f. avvenuta designazione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, nei casi previsti dalla normativa vigente.
Inviando la PEC le aziende e i lavoratori autonomi, o loro delegati, autocertificano/dichiarano ai sensi degli articoli 46 e 47 del DPR 445/2000 il possesso dei requisiti individuati dal decreto ministeriale 18 settembre 2024 n. 132. Esattamente tutti i requisiti indicati dalla lettera a) alla lettera f).
Ecco il testo ufficiale dell’Autocertificazione/Dichiarazione sostitutiva per il rilascio della Patente a Crediti:
Diverso è invece il procedimento previsto dal portale dell’INL per la domanda di Patente a Crediti. Nella fase di compilazione è infatti possibile, per ciascun requisito richiesto, selezionare il “Non possesso” indicando anche le motivazioni. Due sono le opzioni: “Non obbligatorio” e “Esenzione giustificata”.
Ciò significa, ad esempio, che se un soggetto non è obbligato per legge ad avere il DVR, documento di valutazione dei rischi (il classico caso dell’artigiano senza dipendenti), può selezionare la voce “Non obbligatorio”. Lo stesso può dirsi per il DURF ad esempio.
L’opzione “Non obbligatorio” non è – invece – concessa inviando l’autocertificazione via PEC, che come visto obbliga a dichiarare di possedere tutti i requisiti richiesti, pena la revoca per 12 mesi in caso di accertamenti ispettivi.