Il Premio di Risultato è un elemento economico che si distingue dal salario minimo previsto dal CCNL per almeno due ragioni: la sua corresponsione è incerta, in quanto legata al raggiungimento di determinati obiettivi, il suo importo può essere variabile.
Questo Premio è previsto dall’art. 12 del CCNL Metalmeccanica industria, sottoscritto da Federmeccanica-Assistal e da Fiom-Fim-Uil.
Vediamo a chi spetta e quali sono tutte le informazioni più importanti da conoscere.
Il contratto nazionale dei metalmeccanici prevede l’istituzione di un Premio di Risultato
“calcolato solo con riferimento ai risultati conseguiti nella realizzazione di programmi concordati tra le parti, aventi come obiettivo incrementi di produttività, di qualità, di redditività, ed altri elementi rilevanti ai fini del miglioramento della competitività aziendale nonché ai risultati legati all’andamento economico dell’impresa”.
Il Premio ha queste caratteristiche:
I parametri/indicatori che possono essere presi a riferimento sono, nel caso delle aziende che lavorano “su commessa”:
Le aziende con “produzione in serie” utilizzano questi parametri:
Per avere diritto al Premio è necessario innanzitutto che a livello aziendale sia stato stipulato un accordo tra azienda e rappresentanza sindacale. Una volta concluso il programma condiviso nell’accordo (in genere al termine dopo un anno), si crea un momento di ‘verifica’ dei parametri effettivamente raggiunti dall’azienda. In base agli obiettivi raggiunti vengono individuati gli importi dei premi da erogare, nell’ambito della cornice già stabilita con l’accordo aziendale.
Gli importi dei premi di risultato sono, per loro natura, variabili. L’esperienza di accordi visti in questi anni nella filiera Metalmeccanica ci dice che vanno dai 1.000 euro fino a superare i 5.000 euro, come nel caso del settore aerospazio.
Il Premio è destinato alla totalità dei lavoratori. Gli accordi possono prevedere delle esclusioni parziali per i lavoratori in funzione di alcuni parametri di “assenteismo”.
Le aziende che non hanno premi aziendali devono erogare obbligatoriamente l’Elemento di Garanzia Retributiva a tutti i lavoratori.
Il Premio aziendale gode di una sistema di prelievo agevolato. A partire dal 2023 – e fino al 31-12-2024 – è sottoposto a decontribuzione con aliquota del 5%. In passato era del 10%. Importi molto lontani dall’aliquota piena IVS che si applica sul salario nazionale pari al 33%.
La durata del Premio viene stabilito dagli accordi aziendali. E’ frequente che la durata venga fissata in 3 anni.