Statali, Buoni Pasto compatibili con Legge 104 e Permessi. ARAN apre e dice sì

I buoni pasto non saranno erogati durante le giornate in cui il lavoratore o la lavoratrice statale beneficiano di permessi 104 o altro genere di assenza (per formazione, esercizio diritti sindacali, ecc.).

E’ questa una delle tante risposte negative avute dai sindacati che rappresentano i lavoratori dipendenti degli Enti Locali, nell’ambito della trattativa per il rinnovo del CCNL scaduto il 31 dicembre 2021. Ma c’è una piccola apertura in alcuni casi.

Le risultanze dell’ultimo incontro avuto tra ARAN e le categorie di Cgil, Cisl, Uil, sono rese note da un comunicato di Fp-Cgil in cui vengono anticipate alcune delle novità che potrebbero essere parte dell’accordo finale. Novità, che come ogni volta, possono essere positive o negative per i lavoratori.

No ai Buoni pasto nei giorni di Permessi

Una delle risposte negative di ARAN, l’agenza che rappresenta la pubblica amministrazione, è quella che riguarda l’applicazione dei Buoni pasto nel nuovo CCNL Funzioni Locali 2022-2024.

I sindacati chiedevano che i lavoratori assenti per:

  • allattamento,
  • permessi 104
  • permessi per assemblea o attività sindacali
  • partecipazione a corsi di formazione

fossero considerati utili ai fini della corresponsione dei Ticket per il pasto. Chiedevano che l’assenza del lavoratore fosse equiparata a servizio effettivamente prestato.

L’unica disponibilità di ARAN è giunta per le ore di assenza per partecipare ai corsi di formazione. In questo caso viene ravvisato il comune interesse tra lavoratore e pubblica amministrazione.

“Pesano”, inoltre, le indisponibilità a costituire un Fondo del Salario Accessorio, ad avviare un confronto sui criteri per le progressioni verticali ordinarie e la possibilità di estendere l’uso dei permessi studio ai corsi universitari telematici seguiti in modalità asincrona.

Le disponibilità di ARAN

Al termine della riunione si contano anche i ‘sì’ di ARAN su:

  • ipotesi di erogazione di due buoni pasto nell’arco della stessa giornata lavorativa, nell’ambito di accordi di II livello con costo contrattuale da stimare;
  • discutere dei criteri di priorità per l’accesso al lavoro agile ed al lavoro da remoto nonché individuazione dei casi in cui è possibile aumentare il numero delle giornate di prestazione rese in modalità agile o da remoto nell’ambito del contratto integrativo;
  • chiarimento sul buono pasto che ha lo scopo di specificare che per l’erogazione è rilevante la durata minima della pausa e la collocazione a cavallo tra periodi del lavoro mattutino (orario 6-12), del lavoro pomeridiano (orario 12-18), del lavoro serale (orario 18-22) del lavoro notturno (orario 22-6);
  • la possibilità di riconoscere, attraverso il welfare, dei versamenti aggiuntivi del lavoratore, su base volontaria, al Fondo di previdenza complementare.