Il lavoratore in smart-working che si infortuna mentre raggiunge il posto di lavoro ha comunque diritto all’indennizzo da parte di INAIL.
L’infortunio in itinere è quindi coperto da INAIL anche nel caso in cui il lavoratore svolga la sua attività in modalità agile e non dall’ufficio. Lo ha stabilito una recente sentenza del Tribunale di Milano.
Lo scorso 16 settembre, il Tribunale di Milano è stato chiamato a risolvere un contenzioso tra una lavoratrice statale in smart-working e l’INAIL.
La donna, usufruendo di un permesso, si è assentata dal lavoro per andare a prendere la figlia a scuola. Durante il tragitto casa-scuola si è infortunata, facendosi male a un piede. Dopo essersi recata al pronto soccorso, la lavoratrice ha fatto partire la regolare procedura di denuncia dell’infortunio.
Dopo qualche mese, l’INAIL rigetta la richiesta di indennizzo in quanto non risultava che l’infortunio fosse avvenuto per un normale rischio lavorativo ma per effetto di un rischio generico. Quindi comune a qualsiasi situazione della vita quotidiana e non connessa alla prestazione lavorativa.
La donna presenta dunque ricorso, richiamando l’ordinanza 18659/2020 della Corte di Cassazione che aveva chiarito come l’infortunio in itinere sia ricompreso nella tutela INAIL anche nell’ipotesi in cui il lavoratore percorra il tragitto in fruizione di un permesso per motivi personali.
Il Tribunale di Milano condivide l’orientamento della Corte di Cassazione, affermando che la tutela antinfortunistica del lavoratore si attiva tutte le volte in cui questi si allontani dalla sede di lavoro e poi vi faccia ritorno in occasione della sospensione dell’attività lavorativa per pause, riposi e permessi. Respinta dunque la tesi di INAIL, il quale sosteneva che la fruizione di un permesso per motivi personali interrompe di per sé il nesso rispetto all’attività lavorativa.
Anzi, secondo il giudice del Tribunale di Milano, durante le pause e i permessi, i lavoratori godono delle medesime tutele dovute durante il normale percorso da casa al luogo di lavoro. Anche qualora quest’ultimo coincidesse con la propria abitazione, come nel caso in questione.
L’INAIL è quindi condannata a indennizzare l’infortunio occorso alla lavoratrice in permesso mentre lavorava da casa.