Nell’Assegno di Inclusione i redditi derivanti da alcuni tirocini fanno cumulo, altri no. Per questo motivo, alcune attività più di altre vanno a incidere sull’ISEE e, di conseguenza, sull’importo finale dell’AdI.
Vediamo, seguendo le linee guida del Ministero, quali sono i redditi da dichiarare ai fini ISEE.
L’Assegno di Inclusione è il sussidio che da gennaio 2024 ha sostituito il Reddito di Cittadinanza. La soglia ISEE per accedervi è rimasta la stessa in vigore per il RdC: 9.360 euro. I beneficiari però sono composti da famiglie in cui è presente almeno un componente o disabile, o minorenne, o over 60 o in condizione di svantaggio.
I membri della famiglia percettrice di AdI possono comunque svolgere un’attività lavorativa. Come stabilito dalla legge, infatti, il reddito derivante da un’attività di lavoro dipendente non concorre alla determinazione del beneficio economico fino a un limite di 3.000 euro lordi annui. La parte eccedente tale soglia, invece, concorre alla determinazione del beneficio economico a decorrere dal mese successivo a quello della variazione.
Tra le attività lavorative che un componente percettori di Assegno di Inclusione può svolgere ci sono anche i tirocini. Ma ai fini dell’AdI, non tutti i tirocini hanno lo stesso peso. Vediamo.
Ci sono due tipi di tirocini che i percettori di Assegno di Inclusione possono svolgere:
Il reddito derivante da tirocini di inclusione sociale non incide sul valore corrente dell’Assegno di Inclusione percepito dal nucleo beneficiario. Al contrario, quelli frutto di tirocini di orientamento e formazione sono cumulabili con AdI entro il limite massimo di 3.000 euro lordi annui per il nucleo familiare.
Pertanto, il beneficiario dell’Assegno di Inclusione che inizia un tirocinio formativo e di orientamento deve comunicare all’INPS la partecipazione ai percorsi di politica attiva del lavoro. Per farlo deve utilizzare il modello ADI-Com esteso. Se non lo fa incappa nella decadenza dal beneficio.