L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato la circolare 19 E del 10 ottobre con la quale ha trattato dell’erogazione del cosidetto “Bonus Natale”.
Vediamo i contenuti e le criticità.
Spetta il Bonus di 100 euro a coloro che, nell’anno solare 2024 (esteso al 12 gennaio 2025) non abbia superato il reddito imponibile di 28 mila euro.
E’ stato quindi chiarito che il reddito da prendere in considerazione è l’imponibile fiscale e non quello previdenziale come invece è accaduto per gli altri bonus.
Per quanto riguarda i dipendenti pubblici, la cosa si fa più complicata.
Infatti il reddito del 2024 viene determinato solamente nel mese di febbraio poiché, con una procedura denominata “Pre 1996” gli uffici di servizio hanno tempo fino al 20 gennaio circa per trasmettere le somme pagate direttamente.
E’ quindi possibile che il bonus erogato a dicembre 2024 possa poi essere revocato in fase di conguaglio fiscale a febbraio 2025.
Il bonus Natale spetta ai nuclei familiari con coniuge e almeno un figlio fiscalmente a carico.
Sono parificati ai coniugi gli appertenenti alle unioni civili.
Ricordiamo che, per essere a carico, il reddito annuo non deve supere i 2.840 euro per coniuge e figli maggiori di 24 anni e 4.000 per gli altri figli.
Il bonus deve essere poi rapportato ai giorni di lavoro effettivamente lavorati nell’anno.
Un particolare problema è rappresentato dai supplenti brevi che, essendo pagati con mesi di ritardo, potrebbero non vedersi erogare il bonus oppure vederselo erogato in misura inferiore.
Questo è un problema di difficile soluzione che NoiPA dovrà affrontare.
Nessuna penalizzazione prevista per i lavoratori con contratto di lavoro a tempo parziale.
Nel caso si facciano due lavori in contemporanea, tuttavia, il bonus va erogato una volta sola.
Come accade per il trattamento integrativo, il bonus potrà essere conguagliato in fase di dichiarazione dei redditi.
Questo permette soprattutto al personale precario della scuola di non perdere il rateo del bonus durante i mesi estivi.
In ogni caso, il bonus deve essere erogato dal datore di lavoro su domanda ma, nello stesso tempo, è possibile riceverlo automaticamente, se spetta, in fase di dichiarazione dei redditi.