Quante Ferie hanno i Docenti e cosa cambia tra precari e di ruolo

Quanti giorni di ferie hanno i docenti durante l’anno scolastico? Per quanti giorni possono assentarsi dalla cattedra? A istituire come sacrosanto il diritto alle ferie è l’articolo 36 della Costituzione, che all’ultimo capoverso dispone espressamente che “il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunciarvi.”

Anche il docente quindi può prendere dei giorni di ferie, sia che il suo contratto sia a tempo determinato sia che sia di ruolo. Vediamo quanti.

Quante ferie hanno i docenti?

In linea con l’articolo 36 della nostra Costituzione, anche il CCNL Scuola riconosce il diritto alle ferie, a tutto il personale scolastico. Sia docenti che ATA. I docenti di ruolo hanno diritto a usufruire di:

  • 30 giorni di ferie l’anno per i primi 3 anni di servizio;
  • 32 giorni di ferie l’anno dopo i primi 3 anni di servizio.

A questi si sommano le 4 giornate di festività soppresse (19 marzo, San Giuseppe; 26 maggio, Ascensione; 16 giugno, Corpus Domini; 29 giugno, SS. Pietro e Paolo).

Al personale assunto con contratto a termine spettano gli stessi giorni di ferie, come stabilito dal CCNL 2019/2021. Nei limiti della durata del rapporto di lavoro, quindi, per quanto riguarda la disciplina delle ferie i docenti di ruolo e i precari sono equiparati. Fermo restando che qualora la durata del rapporto di lavoro a tempo determinato sia tale da non consentire la fruizione delle ferie maturate, le stesse saranno liquidate al termine dell’anno scolastico e comunque dell’ultimo contratto stipulato nel corso dell’anno scolastico.

Interruzione e rinvio delle ferie

Le ferie possono anche venire interrotte. In caso di malattia superiore a tre giorni per esempio, per ricovero in ospedale o per esigenze di servizio. In questo ultimo caso il docente ha diritto al rimborso delle spese sostenute per il rientro in servizio documentate per il viaggio di rientro in sede e per quello di ritorno al luogo di svolgimento delle ferie medesime.

Sempre per esigenze di servizio o per motivate esigenze personali o di malattia, il docente può rinviare il godimento delle ferie. Fermo restando che le ferie non godute andranno consumate entro l’anno scolastico successivo, e sempre nei periodi di sospensione dell’attività didattica.

Quando detto vale sia per tutto il personale docente: sia per i docenti con contratto a tempo indeterminato che determinato. Le ferie non fruite verranno pagate.