Ci sono anche i lavoratori stagionali tra i beneficiari del Bonus Natale, in pagamento a dicembre con la tredicesima mensilità.
Coloro che hanno un contratto a termine, tipico di chi lavora stagionalmente, rientrano infatti tra gli aventi diritto del contributo che il governo Meloni ha introdotto a favore di particolari categorie di lavoratori.
Vediamo dunque tra i lavoratori stagionali chi ha diritto al Bonus Natale e chi no.
Anche per gli stagionali il Bonus Natale avrà un valore pari a 100 euro una tantum. Erogati, come detto, insieme alla tredicesima, quindi a dicembre.
L’importo dovrà essere parametrato ai giorni di lavoro, mentre non cambierà in base al tipo di contratto (es. a tempo determinato o indeterminato) o all’articolazione dell’orario di lavoro (es. part-time). Gli stagionali quindi rientrano pienamente tra coloro che possono averlo.
Ma lavorare o aver lavorato nel 2024 è solo una delle condizioni necessarie per accedere al contributo. Tra queste rientrano avere una famiglia e non superare una specifica soglia reddituale. Nel dettaglio, possono richiedere il bonus Natale i dipendenti che:
Tra gli stagionali dunque sono esclusi dalla fruizione del bonus Natale tutti coloro il cui reddito supera i 28.000 euro annui e tutti coloro che non hanno figli.
Fatto salvo il rispetto dei requisiti, possono quindi presentare domanda di bonus sia gli stagionali estivi che quelli invernali. Chi, per esempio, a dicembre lavora negli impianti sciistici ha diritto al contributo di 100 euro. Ma anche chi ha lavorato nei mesi estivi, per esempio negli stabilimenti balneari o negli alberghi, può richiederlo.
Il bonus infatti spetta anche a coloro nel corso del 2024 sono stati assunti oppure che hanno cessato la loro attività. In tal caso però l’importo sarà riproporzionato in base ai giorni lavorati.
Le indicazioni su come ottenere il bonus provengono direttamente dall’Agenzia delle Entrate, che le fornisce nella circolare n. 19/E.
Per ottenere il bonus, il lavoratore stagionale dipendente deve presentare al datore di lavoro una richiesta scritta in cui dichiara di averne diritto, indicando il codice fiscale del coniuge e dei figli fiscalmente a carico (o dei soli figli in caso di nucleo familiare monogenitoriale). In particolare, il dipendente è tenuto a comunicare – tramite autocertificazione – di possedere i requisiti di reddito e familiari previsti dalla norma.
Il sostituto d’imposta riconoscerà l’indennità insieme alla tredicesima mensilità e potrà recuperare le somme sotto forma di credito da utilizzare in compensazione.