E’ uscita una nuova sentenza che da ragione al personale scolastico: l’anno 2013 è valido ai fini del riconoscimento della carriera scolastica. E’ quanto afferma il Tribunale di Roma nella sentenza n. 10617 uscita nella giornata del 23 ottobre 2024.
Il ricorrente si è visto riconoscere il periodo pre-ruolo a decorrere dal 1° settembre 2011 nella fascia stipendiale 3-8 anni, la qualifica di Collaboratore scolastico e l’anzianità di servizio utile sia ai fini giuridici che economici di 7 anni e 7 giorni. Oltre al pagamento dei differenziali salariali.
Gli effetti del periodo riconosciuto ai fini della carriera sono la progressione stipendiale prevista dal CCNL Istruzione e Ricerca e i relativi aumenti stipendiali per i periodi in cui ha prestato servizio in forza di contratti di lavoro a tempo determinato stipulati col Ministero.
Inoltre viene accolta il diritto del Collaboratore scolastico, una volta conseguita l’immissione in ruolo, ad ottenere la ricostruzione integrale della carriera con riconoscimento come servizio di ruolo, utile ai fini giuridici ed economici, dell’intero servizio pre ruolo svolto prima dell’assunzione a tempo indeterminato.
Quanto all’anno 2013 il tribunale capitolino ha ritenuto di doversi conformare all’ordinanza di Corte di Cassazione che ha ritenuto valido l’anno 2013 per un Docente. “Alla luce del recente pronunciamento della Suprema Corte in materia, il blocco delle posizioni stipendiali e dei relativi incrementi economici per quanto riguarda il 2013, deve riguardare solo gli effetti economici senza influire a fini giuridici nella progressione di carriera”, pertanto, l’anno scolastico 2013 va riconosciuto ai fini della progressione di carriera”.
Il Tribunale ha ribadito un importante principio quello della prescrizione quinquennale per i crediti retributivi, in linea con una recente sentenza delle Sezione Unite della Corte di Cassazione.
”La prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori del pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre – tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato – in costanza di rapporto (dal momento della loro progressiva insorgenza) o dalla sua successione (per quelli originati da essa), attesa l’inconfigurabilità di un metus” (Sezioni Unite n. 36197/2023).