Bonus Natale, ecco dove lo ricevono i percettori NASpI

Insieme alla prossima tredicesima arriverà il bonus Natale da 100 euro, voluto dal governo Meloni per aiutare le famiglie in difficili condizioni economiche.

Lo avranno appena il 5,8% dei dipendenti, su una platea di 18,7 milioni. A questi però vanno aggiunti anche gli ex dipendenti, ossia coloro che nel 2024 hanno lavorato ma che al momento dell’erogazione del bonus sono senza un impiego.

Bonus Natale: le condizioni per averlo

La platea dei beneficiari è magra perché ci sono tre paletti che limitano l’accesso al cd. bonus Natale:

  • avere nel 2024 un reddito complessivo non superiore a 28 mila euro;
  • avere sia il coniuge sia (almeno) un figlio fiscalmente a carico, o solo il figlio in caso di nucleo monogenitoriale;
  • avere “capienza fiscale”, ovvero un’imposta lorda sui redditi di lavoro dipendente di importo superiore a quello della detrazione per lavoro dipendente (art. 13 comma 1 del Tuir).

Per i dipendenti cessati o assunti nel corso del 2024 l’importo sarà proporzionato in base ai giorni lavorati nell’anno. Nessuna proporzione, invece, sulla base della tipologia di contratto: spetterà in misura piena (100 euro) sia ai lavoratori a tempo indeterminato che determinato, sia full-time che part-time.

Spetta anche ai disoccupati

Aver smesso di lavorare non comporta l’esclusione dal bonus Natale, purché l’interruzione dell’attività lavorativa sia avvenuta durante il 2024. Anche i percettori di indennità di disoccupazione NASpI a partire da quest’anno, dunque, hanno diritto al bonus.

Non riceveranno 100 euro pieni, ma la somma verrà riproporzionata in funzione del periodo di lavoro del dipendente nell’anno d’imposta 2024. Lo specifica l’Agenzia delle Entrate nella circolare n. 19/E del 10 ottobre 2024.

Come detto, però, il bonus verrà erogato sulla tredicesima dal sostituto d’imposta, quindi dal datore di lavoro. Ma i disoccupati non hanno né l’uno né l’altro. Pertanto, dove lo riceveranno? Anche in questo caso a chiarire tale aspetto è la circolare dell’Agenzia delle Entrate, che spiega:

Si ritiene che il lavoratore dipendente che ha cessato l’attività lavorativa nel corso del 2024 possa beneficiare dell’indennità direttamente nella dichiarazione dei redditi riferita all’anno d’imposta 2024, fermo restando il rispetto dei requisiti sostanziali.”