Malgrado una recente sentenza della Corte Costituzionale abbia dichiarato illegittimo il differimento del TFS per i pubblici dipendenti, ancora l’autorità politica non ha preso in considerazione i suggerimenti del Giudice delle Leggi, volti alla rimozione graduale della disparità di trattamento tra pubblici dipendenti e privati.
I dipendenti pubblici non possono ottenere l’anticipo del Trattamento di Fine Servizio o di fine rapporto fino a che restano in servizio.
Il TFR/TFS nel pubblico impiego viene erogato dall’INPS e, per ragioni legate al Patto di Stabilità, una richiesta di TFR/TFS anticipato porterebbe ad un aumento del disavanzo statale.
Chi ha aderito a forme di previdenza complementare (fondo Espero o fondo Sirio-Perseo) può ottenere un anticipo.
Si tratta, tuttavia, di somme minime, vale a dire solamente i contributi volontari pagati dai dipendenti e la quota obbligatoria pagata dalla parte datoriale.
Per quanto riguarda il conferimento del TFR al fondo, l’INPS lo versa solamente alla cessazione del rapporto di lavoro e, quindi, la parte maggiore non può essere erogata sempre in relazione al possibile aumento del disavanzo pubblico.
Il Trattamento di Fine Rapporto (TFR) e il Trattamento di Fine Servizio (TFS) vengono pagati:
Se l’importo del TFS/TFR erogato non supera i 50 mila euro lordi, l’importo viene erogato in unica soluzione.
Se l’importo del TFS/TFR supera di 50 mila euro, viene erogata una parte di 50 mila euro e il rimanente entro l’anno successivo.
Nel caso di TFS/TFR con importo superiore a 100 mila euro, l’INPS eroga in due rate annuali di 50 mila euro e la differenza al terzo anno.
In attesa delle decisioni che saranno prese in futuro dalla classe politica, è stato possibile, fino al 25 aprile 2024, richiedere un anticipo all’INPS a tasso agevolato.
Ma quali sono le condizioni per ottenere l’anticipo INPS?
Il 27 aprile scorso, con questo articolo, abbiamo dato notizia del blocco dell’anticipazione del TFS da parte dell’INPS.
Le domande relative all’anticipazione del TFR/TFS, riservate agli iscritti alla Gestione Unitaria delle prestazioni creditizie e sociali dell’Istituto Previdenziale, sono inaccessibili dallo scorso 25 aprile.
L’INPS ha confermato che la prestazione di anticipazione dei Trattamenti di Fine Servizio (TFS) e dei Trattamenti di Fine Rapporto (TFR), non può essere più richiesta dal 25 aprile 2024 in quanto, dato l’elevato numero di istanze presentate, i fondi stanziati sono in esaurimento.
L’esaurimento dei fondi prima della fine del 1° quadrimestre significa senz’altro il successo dell’iniziativa ma pone anche gravi problemi a quei lavoratori, ora pensionati, che non possono più disporre di avere legittimamente parte della retribuzione maturata in anni precedenti.
L’INPS aveva subordinato l’erogazione della prestazione “nei limiti delle disponibilità finanziarie destinate annualmente nel bilancio dell’INPS”.
Ora l’eventuale anticipo può essere richiesto solamente attraverso le banche.
L’operazione, dal punto di vista giuridico, è un normale contratto di cessione del credito dove il neo pensionato vende il TFR/TFS ottenendo il netto ricavo.
Il costo dell’operazione tuttavia risulta molto elevato in relazione agli interessi applicati, maggiori rispetto all’1% applicato dall’INPS.