INPS, precisazioni sul Bonus 154,94€. Andrà a questi 400.000 Pensionati

Il Bonus da 154,94 euro andrà a oltre 400.000 pensionati. Lo si apprende dal messaggio Inps numero 3821 del 15 novembre scorso, a proposito del cedolino di pensione del mese di dicembre.

Importo aggiuntivo nato nel 2001

Sarà nel mese di dicembre che una parte della platea dei lavoratori “a riposo” riceverà questo Importo aggiuntivo. Si parla di una fetta minoritaria degli assistiti Inps. Occorre fare attenzione perchè l’importo di 154,94 euro è da intendersi come limite massimo.

L’importo aggiuntivo è stato introdotto nel 2001 dall’articolo 70 della legge n. 388/2000. Le prime indicazioni operative in proposito sono giunte dall’ente previdenziale la circolare n. 68 del 20 marzo 2001.

A chi spetta

L’attribuzione dell’importo aggiuntivo è prevista per i

I pensionati titolari di uno o più trattamenti pensionistici a carico dell’Assicurazione generale obbligatoria (AGO) e delle forme sostitutive, esclusive ed esonerative della medesima.

Spetta anche ai titolari delle forme pensionistiche obbligatorie gestite dagli enti di cui al decreto legislativo 30 giugno 1994, n. 509, ad esempio pensionati medici, farmacisti, veterinari, ecc. che hanno un ente previdenziale autonomo. Per questi pensionati il pagamento viene effettuato in via provvisoria a livello centrale da Inps, in attesa della verifica reddituale a consuntivo.

Non spetta in relazione a tutte le prestazioni pensionistiche. Non spetta quindi per quelle non qualificate come pensioni qui elencate nei codici, come l’invalidità civile:

044 (INVCIV), 077 (PS), 078 (AS), 030 (VOBIS), 031 (IOBIS), 035 (VMP), 036 (IMP), 027 (VOCRED), 028 (VOCOOP), 029 (VOESO), 127 (CRED27), 128 (COOP28), 129 (VESO29), 043 (INDCOM), 094 (limitatamente agli assicurati ed ex dipendenti SPORTASS), 143 (APESOCIAL), 198 (VESO33), 199 (VESO92), 200 (ESPA).

E’ esclusa anche l’erogazione del Bonus aggiuntivo sulle pensioni di vecchiaia liquidate in regime di cumulo in due o più gestioni (cat. 170) a formazione progressiva, fino a quando la prestazione non sia completa di tutte le quote.

Sono state, inoltre, escluse dalla lavorazione:

  • le pensioni supplementari (GP1AF02 = 5);
  • le pensioni detassate per la convenzione sulla doppia imposizione (GP3CDTI (1) = 2);
  • le pensioni con sostituzione Stato o rivalsa Enti locali (GP2BD06N = 108 o 109);
  • le pensioni con pagamento localizzato presso Uffici pagatori delle Strutture territoriali;
  • le pensioni con importo mensile di dicembre 2023 pari a zero;
  • le pensioni eliminate. La quota di importo aggiuntivo eventualmente spettante, rapportata ai mesi di percezione della pensione, deve essere corrisposta agli eredi o al titolare della pensione eliminata a cura della Struttura territorialmente competente.

Importo fino a 154,94 euro

L’importo del Bonus non è sempre di 154,94 euro ma può essere erogato in misura inferiore perchè collegato al reddito.

Spetta in misura piena a chi ha un trattamento pensionistico minimo annuo pari a 7.781,93 euro. Se l’importo delle pensioni è compreso fra 7.936,87 e 7.781,93 euro – precisa Inps nel messaggio – spetta la differenza fra 7.936,87 e l’importo effettivo della pensione percepita.

Sul cedolino della pensione di dicembre l’importo viene indicato come:

“Importo aggiuntivo (Legge 23 dicembre 2000, n. 388) – CREDITO ANNO 2024”.