Vincolo docenti di sostegno: si tratta di una regola fondamentale che devono rispettare tutti i docenti assunti in ruolo o trasferiti su posto di sostegno. È vincolo previsto dall’articolo 23 del CCNI sulla mobilità del personale docente e ATA.
Secondo questo contratto, dunque, un docente assunto su sostegno deve rimanere in questa tipologia di posto per cinque anni, solo una volta trascorso il quinquennio può richiedere la mobilità su posto comune. Non solo: dopo i cinque anni il docente potrà infatti presentare domanda di trasferimento e passaggio di cattedra.
Il vincolo docenti di sostegno riguarda solo la tipologia di posto, non la sede. Ciò significa che dopo l’assunzione in ruolo sul sostegno il docente non può, nei cinque anni successivi, chiedere un trasferimento di cattedra, per esempio su posto comune. Al contrario, può chiedere un trasferimento di sede, per esempio in una scuola di un’altra provincia, purché rimanga sempre insegnante di sostegno.
Il vincolo docenti di sostegno si azzera, ovvero riparte da capo, nel caso in cui un docente supplente sul sostegno venga immesso in ruolo. Al contrario, nel caso del trasferimento di sede, come menzionato in precedenza, il vincolo prosegue. Ciò significa che se il docente di sostegno di ruolo è stato tre anni nella scuola X e poi chiede il trasferimento nella scuola Y, in quest’ultima sarà obbligato a starci solo due anni come docente di sostegno.