Il tempo dedicato alle operazioni di carico e scarico del mezzo di trasporto rientrano nell’orario di lavoro e non possono essere conteggiati nelle pause. Durante la fase del viaggio dedicata a queste attività l’autista deve collaborare, pertanto non c’è sospensione dell’attività lavorativa.
Lo ha stabilito la Cassazione Civile con la sentenza n. 27324 del 22 ottobre 2024.
Analizzando la documentazione e scheda del Cronotachigrafo gli Ispettori del Lavoro della DTL di Chieti-Pescara aveva contestato ad un autista (responsabile in solido) di non aver rispettato i tempi di pausa alla guida per 7 diverse giornate. Emanando così un provvedimento sanzionatorio.
Azienda e lavoratore facevano ricorso giudiziario ottenendo 3 sentenze sfavorevoli, tra cui l’ultima di Cassazione.
La Suprema Corte si sofferma sull’art. 4 primo comma, lettera d) del Regolamento UE n. 561/2006, che regola l’«interruzione» dei tempi di guida.
La norma va interpretata – scrivono gli ermellini – esattamente come è scritta, per interruzione si intende il «periodo in cui il conducente non può guidare o svolgere altre mansioni e che serve unicamente al suo riposo».
Quindi durante l’interruzione della guida l’autista deve essere a tutti gli effetti inattivo, cioè a riposo: non guidare e nemmeno svolgere «altre mansioni».
Il conducente che si occupa del carico e dello scarico delle merci non può essere considerato a riposo.
Dalla sentenza della Corte di Cassazione emergono anche ulteriori aspetti che attengono non solo alla corretta gestione del cronotachigrafo, l’apparecchio che controlla i tempi di guida e riposo.
Il titolare dell’impresa di trasporto è obbligato a tenere correttamente tutti i documenti di viaggio attestante i tempi di guida e di riposo effettuati dai conducenti, secondo le prescrizioni della normativa europea. Devono inoltre annotare a mano o mediante apposito dispositivo i tempi passati a svolgere attività che comportano l’allontanamento dal mezzo (le c.d. «altre mansioni»). Spetta al conducente provvedere alla corretta formazione della documentazione che attesta i tempi di guida, le attività connesse diverse dalla guida e comunque rientranti nell’orario di lavoro, e quelli di interruzione/riposo.
Devono ritenersi nulle e prive di fondamento le interruzioni non annotate su un supporto cartaceo e riferite oralmente (l’autista aveva disinserito la scheda tachigrafica). Né possono essere ritenuti efficaci semplici deposizioni di testimoni.