Lavoratori della moda, arrivano dall’INPS le indicazioni in merito alla fruizione del trattamento di sostegno al reddito introdotto dal decreto legge 160/2024.
La circolare è la n. 99 del 26 novembre. Si rivolge ai datori di lavoro, anche artigiani, appartenenti ai settori tessile, dell’abbigliamento e calzaturiero (TAC), nonché conciario. Vediamo nel dettaglio quali sono le condizioni per accedere al trattamento.
Il settore della moda sta vivendo un momento critico e per tale motivo il Governo ha deciso di potenziare la cassa integrazione ordinaria per le aziende sotto i 15 dipendenti: quelle che più delle altre rischiano di chiudere.
Secondo le istruzioni fornite dall’INPS in suddetta circolare, una parte dei datori di lavoro operanti nei settori tessile, calzaturiero, dell’abbigliamento e conciario potrà avvalersi di un particolare trattamento di sostegno al reddito. Dovranno però rispettare i seguenti requisiti:
I datori di lavoro del settore moda che rispettano tali requisiti potranno quindi accedere a un trattamento di sostegno al reddito, comprensivo di contribuzione figurativa, per un periodo massimo di 9 settimane da collocarsi tra il 29 ottobre 2024 e il 31 dicembre 2024.
La domanda andrà trasmessa all’INPS in via telematica, attraverso la piattaforma OMNIA IS, entro 15 giorni dall’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa. La circolare specifica che qualora l’inizio del periodo di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa – che non può essere anteriore al 29 ottobre 2024 – si collocasse tra la data di entrata in vigore del decreto-legge n. 160/2024 e il 3 dicembre 2024 (data di apertura della procedura per la trasmissione delle domande), i 15 giorni decorreranno da tale ultima data.
La procedura sarà resa disponibile a decorrere dal 3 dicembre 2024.
La domanda deve essere corredata dall’elenco nominativo dei lavoratori della moda interessati al sostegno. Saranno esclusi tutti coloro che – alla data di presentazione della domanda – possiedono un’anzianità di effettivo lavoro inferiore a 30 giorni.
Il trattamento spettante avrà un valore pari all’80% della retribuzione globale che il lavoratore avrebbe guadagnato se avesse lavorato. In ogni caso l’importo non può superare il tetto massimo mensile di 1.392,89 euro, stabilito dall’articolo 3 del decreto legislativo n. 148/2015.
I dipendenti riceveranno il trattamento di sostegno al reddito alla fine di ogni periodo di paga direttamente dai datori di lavoro. Questi ultimi provvederanno a recuperare il relativo importo in sede di conguaglio con i contributi dovuti.
Per tutte le altre informazioni sulla cassa integrazione moda si rimanda alla lettura integrale della circolare INPS.