In diversi articoli, TuttoLavoro24.it ha evidenziato come la Tredicesima 2024 sia risultata inferiore, rispetto agli anni precedenti, a causa dell’erogazione di arretrati del CCNL 2019-2021 (a dicembre 2022) oppure dell’anticipo del contratto 2022-2024 (a dicembre 2023).
Oggi tratteremo del caso in cui l’erogazione della tredicesima provochi un passaggio di scaglione reddituale.
Un volta tolti i contributi previdenziali ed assistenziali, tredicesima viene tassata ad aliquota massima.
La tredicesima viene tassata con un’aliquota secca e non sono applicate detrazioni per lavoro dipendente né minore irpef dovuto allo scaglionamento delle aliquote.
Questo comporta il fatto che, per esempio, se la tredicesima supera, anche di poco, il reddito imponibile di 28 mila euro, viene applicata su tutto l’assegno l’aliquota successiva, vale a dire il 35%
Una volta applicata, a titolo di acconto, la ritenuta irpef, nel mese di febbraio viene ricalcolata l’irpef dovuta e, in caso di maggiore tassazione, l’irpef viene restituita.
Per esempio, se la tredicesima era 2.000 euro e l’imponibile fiscale complessivo è 28.500 euro viene restituito al dipendente il 12% dell’irpef su 1.500 euro, vale a dire 180 euro.
Il 12% è dato dalla differenza di aliquota tra il 35% e il 23%.
I 1.500 euro sui quali viene calcolato il rimborso sono dati dai 2.000 euro della tredicesima meno i 500 euro che eccedono i 28 mila euro. Un effetto temporaneo
La maggiore tassazione sulla tredicesima può risultare sgradita, ma è bene ricordare che si tratta di un effetto temporaneo.
Con il conguaglio fiscale, il sistema tende a riequilibrare le somme dovute, garantendo che ogni lavoratore versi imposte in linea con la propria situazione reddituale complessiva.