Una nuova stretta sulle supplenze del personale scolastico arriva dalla Nota 8446 del 3 dicembre 2024 – Misure per monitoraggio contratti supplenza brevi e saltuarie, indicazioni operative.
A metterlo in luce è il sindacato Flc-Cgil in una nota in cui parla di “modalità comunicative dal carattere intimidatorio” contenente indicazioni per le scuole riportate con “un tono più minaccioso che esplicativo”. Insomma dal Ministero dell’Istruzione vorrebbe imprimere una stretta all’uso delle supplenze da parte degli Istituti scolastici e lo fanno richiamando la normativa degli ultimi anni.
“Le supplenze brevi – si legge – devono coprire esclusivamente il periodo strettamente necessario ad assicurare il servizio scolastico e sono conferibili solo dopo aver provveduto alla sostituzione del personale assente con docenti già in servizio nella medesima Istituzione scolastica, anche con riferimento al personale soprannumerario, utilizzando le soluzioni organizzative più idonee”. Insomma, secondo il Ministero occorre prioritariamente ottimizzare le risorse a disposizione. Chiamare supplenti brevi e saltuari “oltre il dovuto” non è consentito.
Se il titolare si assenta il supplente breve non può essere chiamato già dal primo giorno di assenza del docente titolare. Fatta salva l’esigenza di tutelare e garantire l’offerta formativa e il rispetto delle norme di prevenzione e protezione.
Fino a 10 giorni di assenza del titolare, la supplenza deve essere prioritariamente attuata con il personale in organico.
“In caso di assenza del titolare i posti del potenziamento non possono essere coperti con supplenze brevi”. Fanno eccezione:
Per le supplenze del personale ATA, ricorda il Ministero, bisogna rispettare i seguenti divieti di sostituzione:
Anche su questo passaggio arrivano le osservazioni critiche di Flc-Cgil:
“La nota, pur richiamando la possibilità di ricorrere alle supplenze per il personale docente nel primo giorno di assenza a tutela della garanzia dell’offerta formativa e del rispetto delle norme di prevenzione e protezione dei rischi, non fa menzione della stessa possibilità prevista per le stesse ragioni nel caso di assenza del collaboratore scolastico. Non viene ricordata la deroga prevista dalla nota MIUR n. 2116 del 30 settembre 2015 che prevede anche per i collaboratori scolastici la nomina del supplente prima dei sette giorni”.
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