Tra qualche giorno iniziano le vacanze di Natale e il personale scolastico, in genere, viene messo in feriea d’ufficio. Ma cosa succede in caso di malattia a docenti e Ata?
A questo quesito ha dato una risposta l’ARAN.
L’ARAN, alla quale è stato rivolto il quesito ha così risposto:
L’art. 36 della Costituzione qualifica il diritto alle ferie come un diritto irrinunciabile per il lavoratore, volto alla salvaguardia del suo benessere psico-fisico. Per la fruizione di tale diritto tutti i contratti collettivi nazionali di lavoro del settore pubblico, prevedono la necessità di una programmazione dei periodi di ferie, ponendo precisi limiti all’eventuale rinvio nella fruizione delle medesime.
In particolare, e nel merito della problematica esposta, sulla possibilità di rinviare le ferie per malattia, l’art. 13 relativo alle ferie del personale a tempo indeterminato, al comma 13, prevede la sospensione delle ferie in caso di malattie adeguatamente e debitamente documentate che abbiano dato luogo a ricovero ospedaliero o si siano protratte per più di 3 giorni. In tal caso l’Amministrazione deve essere posta in grado, attraverso una tempestiva comunicazione, di compiere gli accertamenti dovuti.
Ne consegue che, ove presenti le circostanze sopra enunciate, occorre procedere alla loro sospensione.
Insomma in sintesi le ferie del personale possono essere interrotte per malattia solo a due condizioni: che lo stato di salute abbia comportato un ricovero ospedaliero oppure che lo stato di morbilità sia durato più di 3 giorni.