Manca poco al rimborso Irpef del 730 da parte dell’Agenzia delle Entrate. Di solito è un sostituto d’imposta a emettere il rimborso (datore di lavoro o Inps). Ma quando questo non è stato indicato dal contribuente, a provvedere è l’Agenzia delle Entrate.
Non sempre però l’AdE riesce a liquidare tramite bonifico.
Una parte delle pratiche del 730 senza sostituto d’imposta è in liquidazione proprio in questi giorni. Se ne occupa l’Agenzia delle Entrate, che effettua un bonifico sul conto corrente postale o bancario comunicato nella dichiarazione dei redditi.
Non sempre però fila tutto liscio. A volte, infatti, il contribuente può fornire delle coordinate IBAN sbagliate oppure può non averle fornite. In questo caso l’Agenzia delle Entrate è impossibilitata a emettere i bonifici.
Non c’è però da preoccuparsi: il rimborso arriverà lo stesso, ma tramite un assegno vidimato da Poste Italiane.
Anche se il contribuente ha diritto al rimborso 730, l’Agenzia delle Entrate non può emetterlo se non è a conoscenza delle coordinate bancarie alle quali intestare il bonifico. Per questo per sborsare il credito ricorre a titoli di credito a copertura garantita: l’assegno vidimato, appunto. Questo sarà visibile nel proprio Cassetto Fiscale accessibile dal sito dell’Agenzia delle Entrate. Come nell’immagine che segue:
Una volta ricevuto l’assegno, il contribuente può decidere di versare la somma sul proprio conto oppure di incassarla in contanti presso un qualsiasi ufficio postale.
In entrambi i casi, l’importante è che rispetti la scadenza: per farlo ha 60 giorni di tempo dall’emissione. Qualora, una volta superato il termine, il contribuente non avesse incassato l’assegno, la somma verrà restituita al Fisco. Se dopo le eventuali correzioni dell’Agenzia delle Entrate l’assegno non venisse nuovamente incassato, il contribuente dovrà presentare un’apposita istanza all’ufficio competente per ricevere il rimborso 730.