Ferie Docenti e Ata: quando non sono fruite devono essere monetizzate. Ma chi le paga?

Le Ferie del personale che lavora nel comparto scuola possono essere monetizzate? Quando ricorrono i casi in cui è possibile il pagamento? Chi provvede al pagamento?

Chi paga le ferie ai docenti e al personale ATA?

Il pagamento viene effettuato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato.

Alle Ragionerie devono essere trasmessi decreti con i quali le Scuole determinano i giorni (e le frazioni di giorno) che le Ragionerie devono calcolare per il pagamento.

In quali casi è dovuto il pagamento il pagamento del compenso sostitutivo per ferie non dovute?

Per il personale a tempo determinato, il compenso spetta alla fine del rapporto di lavoro, vale a dire il 30 giugno.

Il compenso non spetta di norma per le supplenze annuali fino al 31 agosto salvo casi particolari di malattia o gravidanza della dipendente.

Per il personale ATA il provvedimento deve sempre essere motivato nel provvedimento, dove deve essere specificato il motivo per il quale non è stato possibile usufruire delle ferie durante l’anno scolastico.

Altri casi in cui il compenso sostitutivo deve essere liquidato sussiste nel caso di dispensa dal servizio o di morte.

Un caso particolare è rappresentato dalle supplenze brevi, dove il compenso sostitutivo viene determinato automaticamente da NoiPA al termine del rapporto di lavoro.

Il decreto emesso dalle segreterie scolastiche non è soggetto al controllo preventivo e ciò rende il pagamento estremamente veloce.

Come si calcola il compenso sostitutivo per le ferie non godute?

Per prima cosa si contano i giorni di servizio dalla data di inizio contratto alla fine delle attività didattiche.

Nel nostro esempio, dal 6 settembre al 30 giugno ci sono complessivamente 298 giorni. Una volta provveduto al calcolo dei giorni lavorati si moltiplicano i giorni lavorati per il coefficiente 2,666 (per i dipendenti con almeno un triennio) e si divide per 30.

298 x 2,666 : 30 = 26,48 giorni di ferie spettanti.

Dai giorni spettanti – 26,48 – si tolgono i 18 giorni di sospensione delle lezioni e restano 6,48 giorni da liquidare.

Quando viene liquidato il compenso sostitutivo per ferie non godute?

Il compenso sostitutivo può essere liquidato dalle Ragionerie Territoriali dello Stato con Emissione urgente oppure con Emissione ordinaria NoiPA.

Il compenso sostitutivo per ferie non fruite è pensionabile ed è assoggettato a ritenuta fondo pensione e a quella per fondo credito.

Per quanto riguarda la tassazione, sul compenso è applicata l’irpef nella misura dell’aliquota massima.