Nella busta paga del mese di dicembre i lavoratori metalmeccanici troveranno due elementi di novità, non rinvenibili nelle mensilità precedenti. Si tratta dei 137 euro dovuti ai sensi del CCNL 20 gennaio 2008 e i Premi di risultato di fine anno.
Elementi economici che spettano solo a determinate condizioni ma che non possono essere assorbiti per via della loro particolare natura.
Il Premio di Risultato è previsto dall’art. 12 del CCNL Federmeccanica-Assistal. Viene erogato in presenza di uno specifico percorso e requisiti:
La corresponsione avviene entro la fine dell’anno successivo. Si tratta di elementi economici aggiuntivi rispetto al salario nazionale e agli altri elementi continuativi che compongono la retribuzione globale di fatto (scatti, superminimi, ecc.), e per tale motivo non sono assorbibili.
I premi di risultato possono essere attribuiti collettivamente o individualmente. Se vengono previsti per una pluralità di lavoratori devono riguardare gruppi omogenei: intera azienda, intero reparto, intero stabilimento.
La corresponsione a singoli lavoratori è consentita in virtù del raggiungimento di determinati risultati individuali.
Secondo un’indagine del sindacato Fim-Cisl riferita all’anno 2022, sono almeno 388.212 i lavoratori metalmeccanici coinvolti, di cui:
Il Premio di risultato medio del settore è pari a 2.171 euro annui.
Col cedolino paga del mese di dicembre agli operai metalmeccanici spetta l’“Elemento individuale annuo di mensilizzazione ex CCNL 20 gennaio 2008”. Non è una novità in assoluto perchè la sua corresponsione risale al 2009.
Questo elemento – presente nella parte centrale del cedolino – non è assorbibile. Le somme erogate a tale titolo sono sterili ai fini del trattamento di fine rapporto.
La somma annua spettante ragguagliata a 11 ore e 10 minuti di retribuzione ammonta mediamente a 137,22 euro annui. Ad esempio, se la paga oraria in busta è di 12,32€ considerando il C3 CCNL Industria. Gli importi sono quindi variabili da lavoratore a lavoratore.
Spetta ai soli lavoratori in forza alla data del 31 dicembre 2008, secondo quanto stabilito dal CCNL 20 gennaio 2008. Il suo ammontare va riproporzionato in dodicesimi in caso di cessazione anticipata del rapporto di lavoro durante l’anno.