Buoni Pasto dopo 6 Ore di Servizio: nuova Sentenza riconosce 8.000€

La Corte di Appello di Milano, con sentenza del 27 gennaio 2025, ha condannato l’ASST Valle Olona a risarcire 22 infermieri per non aver garantito il ticket per la pausa mensa, come previsto dall’art. 29 CCNL integrativo del 20 settembre 2001.

Si tratta dell’ennesima vittoria sindacale a tutela degli infermieri, che, pur avendo diritto ai buoni pasto da CCNL, in molti contesti sanitari italiani si vedono negare la possibilità di usufruire del benefit. Grazie all’intervento del NurSind Varese, con il patrocinio dell’avvocato Paolo Perucco, ogni infermiere riceverà circa 8.000 euro di risarcimento.

Il diritto degli Infermieri al Buono Pasto

Gli infermieri turnisti hanno denunciato di non essere stati messi nelle condizioni di consumare il pasto né presso la mensa aziendale né in reparto, in assenza di un’interruzione del turno.

L’organizzazione dei turni, volta a garantire la continuità assistenziale, non prevedeva una pausa effettiva per il pasto. L’ASST Valle Olona ha respinto le accuse, sostenendo che i lavoratori non avevano mai presentato richiesta formale per fruire della pausa mensa.

Secondo gli infermieri ricorrenti il diritto spetta, per previsione contrattuale, a tutti coloro che svolgono oltre le 6 ore in tutti e tre i turni: mattina, pomeriggio e notte.

La Sentenza della Corte di Appello

La Corte ha ribadito che il diritto alla pausa mensa è un obbligo contrattuale del datore di lavoro, indipendentemente da una richiesta dei dipendenti. La pausa, infatti, è collegata al recupero psicofisico (art. 8 D.Lgs. 66/2003) e deve essere garantita all’interno del turno, non prima o dopo.

L’azienda sanitaria ha il dovere di organizzare i turni per assicurare la pausa mensa, adottando soluzioni come:

• programmazione delle pause

• rotazione e sostituzione del personale

• turni che permettano l’accesso alla mensa o a un servizio sostitutivo

L’assenza di queste misure è stata riconosciuta come un inadempimento contrattuale, con diritto al risarcimento.

Il risarcimento per gli Infermieri

Il danno è stato calcolato sulla base del valore convenzionale del pasto in mensa, pari a € 5,16 per ogni giorno di effettivo servizio, con una retroattività fino a dieci anni, come previsto dall’art. 1218 c.c.

Questa sentenza crea un ulteriore importante precedente giudiziario giuridico per gli infermieri italiani che ancora vedono negato il loro diritto alla pausa mensa. Il successo del NurSind Varese dimostra che le aziende sanitarie possono essere chiamate a rispondere per il mancato rispetto dei contratti collettivi.