Statali, il diritto ai Buoni Pasto in Smart Working è automatico. Ecco cosa stabilisce ARAN

Il nuovo contratto delle Funzioni Centrali ha introdotto il pagamento dei Buoni Pasto anche per il personale in smart working.

Molte le richieste di chiarimenti che sono pervenute all’ARAN che ha emesso un comunicato.

Buono Pasto e Smart Working: l’interpretazione dell’ARAN

Con l’entrata in vigore del nuovo CCNL del comparto Funzioni Centrali il 27 gennaio 2025, è stata introdotta l’erogazione dei buoni pasto in regime di lavoro agile.

L’articolo 14, comma 3, chiarisce che per ottenere il buono pasto, la giornata lavorativa svolta in smart working deve essere equiparata, in termini di durata, a quella ordinaria in presenza. Questo significa che, anche se il lavoro agile non prevede una misurazione rigida delle ore lavorate, ai fini dell’erogazione del buono pasto, si assume convenzionalmente che il dipendente abbia lavorato il numero di ore standard previsto dal contratto.

La logica alla base di questa norma è semplice: evitare discriminazioni tra chi lavora in presenza e chi opera in smart working.

L’ARAN ha chiarito che il principio guida è quello dell’equiparazione: se un lavoratore avrebbe diritto al buono pasto in una giornata lavorata in ufficio, lo stesso diritto deve essere riconosciuto anche quando la prestazione avviene da remoto. Questo automatismo elimina possibili disparità di trattamento e assicura che il buono pasto continui a rappresentare un beneficio concreto per i lavoratori del settore pubblico.

Buoni Pasto e permessi orari

La normativa non modifica i criteri già esistenti per l’erogazione dei buoni pasto. Infatti, la maturazione del diritto al buono resta subordinata al rispetto delle condizioni e dei requisiti vigenti.

In particolare, se il lavoratore in smart working usufruisce di permessi orari durante la giornata, il monte ore teorico sarà ridotto di conseguenza.

Se, a seguito dello scomputo delle ore di permesso, il tempo lavorato risulta inferiore alla soglia minima prevista per l’erogazione del buono pasto, quest’ultimo non verrà riconosciuto.