Il Congedo Biennale, previsto dal D.lgs. n.151 del 2001, è un diritto riconosciuto ai lavoratori, sia pubblici che privati, che assistono familiari con disabilità grave, come definito dall’articolo 3, comma 3, della Legge 104/1992. Questo congedo, della durata complessiva di due anni (730 giorni), può essere fruito in modo non continuativo ed è retribuito in base all’ultimo stipendio percepito prima della richiesta.
Il congedo è destinato a tutti i lavoratori che hanno familiari con disabilità grave. Nel settore pubblico, i dipendenti gestiti da NoiPA devono seguire una procedura specifica. Il datore di lavoro (ad esempio, una segreteria scolastica o un ministero) deve emettere un decreto di concessione, che viene poi trasmesso all’ufficio competente per il controllo preventivo. Successivamente, il decreto viene inviato all’ufficio stipendi per l’applicazione.
Se il congedo non viene fruito in via continuativa, è necessario che l’ufficio o la scuola alleghi la presa di servizio al decreto.
La presa di servizio è necessaria e va dichiarata anche se la Scuola è chiusa e, quindi, basta un solo messaggio di posta elettronica del dipendente indirizzato alla segreteria dove dichiara di voler prendere servizio.
Durante il congedo, il lavoratore percepisce un’indennità calcolata sull’ultimo stipendio. Tuttavia, questa indennità non include tredicesima, ferie, TFR/TFS, e l’anzianità economica viene sospesa. L’importo massimo dell’indennità per il 2024 è stato fissato dall’INPS a € 56.576,00 (circolare n. 21 del 25 gennaio 2024), comprensivo dei contributi previdenziali. Ciò corrisponde a un massimo mensile di € 3.796,70 e a un limite giornaliero di € 124,82.
Alla data odierna (febbraio 2025) l’importo per l’anno in corso non è ancora stato aggiornato.
In questa tabella mettiamo a confronto lo stipendio con l’indennità, evidenziando il trattamento previdenziale.
NoiPA divide i componenti stipendiali in fondamentali e accessori, applicando una maggiorazione di 1/12 per le voci che danno diritto alla tredicesima mensilità. Ad esempio, un lordo di € 2.264,39 (indennità) può essere superiore al lordo stipendiale di € 2.060,49. L’indennità non è soggetta a ritenute TFR/TFS, e il netto percepito è spesso maggiore rispetto all’ultimo stipendio. Tuttavia, nel mese di dicembre, la tredicesima mensilità non viene erogata.
Durante il congedo biennale, il dipendente non matura effetti economici sullo stipendio. Gli automatismi stipendiali, come la tredicesima, sono garantiti solo ai dipendenti del Comparto Scuola.