In questi ultimi anni è molto aumentato il numero dei dipendenti pubblici che, a causa del blocco degli stipendi, si sono indebitati in seguito alla stipula di contratti per cessione del quinto dello stipendio, oppure per prestiti su delega.
Arrivati a questo punto, con lo stipendio ridotto anche del 40%, molti dipendenti si chiedono se sia possibile ridurre la rata della cessione quinto.
Le Cessioni del Quinto, nel pubblico impiego, sono ancora regolate da una vecchia legge, il DPR 180 del 5 gennaio 1950.
La riduzione della rata della cessione del quinto è una possibilità prevista dal DPR 180 del 5 gennaio 1950. Questa legge, varata oltre 75 anni fa, dovrebbe essere riformata per tener conto dei cambiamenti nel mercato e nei prodotti creditizi. Ma vediamo come funziona.
La fattispecie della riduzione della rata della cessione del quinto è prevista dall’art. 35 del DPR 180/1950 che recita:
Qualora lo stipendio o salario gravato di cessione subisca una riduzione non superiore al terzo, la trattenuta continua ad essere effettuata nella misura stabilita. Ove la riduzione sia superiore al terzo, la trattenuta non può eccedere il quinto dello stipendio o salario ridotto.
La riduzione della rata, se lo stipendio subisce una riduzione maggiore del terzo, può essere richiesta all’ufficio che si occupa del trattamento economico: le Ragionerie Territoriali dello Stato per le Scuole e gli uffici periferici del Ministero, le Questure per la Polizia, i Ministeri per gli uffici centrali, ecc.
Una volta ricevuta l’istanza, l’ufficio che si occupa del trattamento economico procede alla riduzione della ritenuta e al prolungamento della stessa dando comunicazione alla Società finanziaria che ha concesso il credito o all’INPS.
In caso di trasformazione del rapporto di lavoro a tempo parziale, essendo tale misura volontaria nel Pubblico Impiego, la riduzione della rata di cessione del quinto può essere richiesta dal dipendente.
Il DPR 180 del 1950 tuttavia non prevede questa fattispecie in quanto nel 1950 il regime di contratto di lavoro a tempo parziale non era contemplato.
Il dipendente, in mala fede, potrebbe infatti stipulare un contratto di cessione del quinto a tempo pieno e poi trasformare il rapporto di lavoro a tempo parziale allungando i tempi della scadenza del debito.