Con il Messaggio n. 483 del 7 febbraio 2025, l’INPS ha fornito importanti chiarimenti riguardo al versamento del contributo NASpI da parte dei datori di lavoro che assumono lavoratori stagionali. La novità riguarda i contratti stagionali stipulati nelle ipotesi stabilite dalla legge ma soprattutto quelli stabilite dai contratti collettivi. Vediamo i dettagli.
I datori di lavoro che assumono lavoratori con contratto a tempo determinato sono tenuti a versare il contributo addizionale NASpI. Il contributo è necessario per alimentare il fondo dell’indennità di disoccupazione, pagata da Inps ai disoccupati.
Il contributo addizionale, a carico del datore di lavoro, è pari all’1,4% della retribuzione imponibile ai fini previdenziali. Il contributo addizionale è aumentato di 0,5 punti percentuali in occasione di ciascun rinnovo del contratto a tempo determinato, anche in regime di somministrazione.
Sono esonerati le aziende che assumono manodopera stagionale. La normativa di riferimento è contenuta nei commi 2829 dell’articolo 2 della legge n. 92/2012, modificato dall’articolo 1, comma 13, della legge n. 160 del 27 dicembre 2019.
In base alla Legge del 2012 l’esonero dal versamento del contributo NASpI si applica per le attività stagionali previste dal decreto del Presidente della Repubblica 7 ottobre 1963, n. 1525, ma anche per quelle definite dai contratti collettivi nazionali.
Quest’ultimo gruppo include i contratti collettivi stipulati entro il 31 dicembre 2011 tra le organizzazioni sindacali e datoriali comparativamente più rappresentative.
La specifica operata da Inps con la circolare in commento – ritenuta necessaria alle luce di una modifica apportata con la legge 160 del 2019 – è che la disposizione continua ad applicarsi anche i contratti di lavoro a tempo determinato, stipulati dal 1° gennaio 2020, per lo svolgimento delle attività stagionali previste dagli avvisi comuni o dai contratti collettivi. A condizione che facciano espresso richiamo alle causali contrattuali precedenti al 31 dicembre 2011.