L’art. 7 del CCNL Metalmeccanica Industria stabilisce chiaramente che “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”. Questo significa che, salvo motivazioni valide, i dipendenti devono accettare eventuali richieste aziendali.
Il CCNL, nei limiti imposti dalla legge, fissa un tetto massimo di ore di lavoro straordinario per ciascun lavoratore:
Questi limiti servono a bilanciare le esigenze produttive con il benessere dei lavoratori.
Il limite giornaliero al lavoro straordinario è di:
Il contratto collettivo stabilisce che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto. L’azienda può richiederlo in caso di:
Ma resta pure sempre valida la regola “non scritta”, che l’azienda deve sempre valutare con attenzione il ricorso allo straordinario per non compromettere l’equilibrio tra lavoro e vita privata dei lavoratori.
Lo straordinario viene retribuito applicando delle maggiorazioni alla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Tali percentuali sono variabili, nel modo che segue:
Come detto il CCNL stabilisce che il lavoro straordinario deve essere contenuto. Ma prevede anche che ogni lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore, come stabilito dal d.lgs. 66/2003. Questo serve a garantire un adeguato recupero psicofisico e a prevenire il rischio di affaticamento.
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