Lavoro Straordinario Obbligatorio: il CCNL Metalmeccanici è chiaro. Ecco cosa prevede

L’art. 7 del CCNL Metalmeccanica Industria stabilisce chiaramente che “nessun lavoratore può rifiutarsi, salvo giustificato motivo, di compiere lavoro straordinario, notturno e festivo”. Questo significa che, salvo motivazioni valide, i dipendenti devono accettare eventuali richieste aziendali.

Limite massimo di Lavoro Straordinario

Il CCNL, nei limiti imposti dalla legge, fissa un tetto massimo di ore di lavoro straordinario per ciascun lavoratore:

  • 200 ore annue per le aziende con più di 200 dipendenti;
  • 250 ore annue per le aziende con meno di 200 dipendenti;
  • 250 ore annue per attività di riparazione navale, aeronautica, nonchè per le operazioni di varo e prove di collaudo in mare;
  • 260 ore annue per attività di manutenzione, installazione, montaggi.

Questi limiti servono a bilanciare le esigenze produttive con il benessere dei lavoratori.

Il limite giornaliero al lavoro straordinario è di:

  • 2 ore giornaliere
  • nella giornata del sabato per chi lavora dal lunedì al venerdì, si possono superare le 2 ore giornalieri qualora “ciò sia richiesto da esigenze di riparazione e manutenzione”, nel caso degli installatori.

Lavoro Straordinario: quando può essere richiesto

Il contratto collettivo stabilisce che il ricorso allo straordinario deve essere contenuto. L’azienda può richiederlo in caso di:

  • Picchi di produzione;
  • Urgenze aziendali, come la sostituzione di lavoratori assenti che rallentano la produzione;
  • Necessità di completare lavorazioni in fase di completamento.

Ma resta pure sempre valida la regola “non scritta”, che l’azienda deve sempre valutare con attenzione il ricorso allo straordinario per non compromettere l’equilibrio tra lavoro e vita privata dei lavoratori.

Come viene retribuito lo straordinario

Lo straordinario viene retribuito applicando delle maggiorazioni alla quota oraria della retribuzione globale di fatto. Tali percentuali sono variabili, nel modo che segue:

Riposo giornaliero e Straordinario

Come detto il CCNL stabilisce che il lavoro straordinario deve essere contenuto. Ma prevede anche che ogni lavoratore ha diritto a 11 ore consecutive di riposo ogni 24 ore, come stabilito dal d.lgs. 66/2003. Questo serve a garantire un adeguato recupero psicofisico e a prevenire il rischio di affaticamento.

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