Il contratto collettivo nazionale del lavoro (CCNL) per i lavoratori domestici, prevede la possibilità di assumere due lavoratori che si dividono l’adempimento di un’unica obbligazione lavorativa. Facciamo un esempio, in un contratto di lavoro sia Maria che Giulia si impegnano a svolgere lavori di pulizie e riordino della casa, per 40 ore settimanali.
Questa forma contrattuale è nota come lavoro ripartito, consente maggiore flessibilità per i datori di lavoro e – allo stesso tempo – tutela i diritti dei lavoratori coinvolti.
Secondo l’articolo 8 del CCNL, il contratto di lavoro ripartito deve essere stipulato in forma scritta. Nella lettera di assunzione devono essere specificati:
• il trattamento economico e normativo spettante a ciascun lavoratore, in base alle ore effettuate.
• la percentuale di lavoro e la distribuzione dell’orario tra i due lavoratori coobbligati. Esempio: 50% e 50% dell’orario di lavoro, 70% e 30% dell’orario settimanale di lavoro.
Entrambi i lavoratori assumono in solido l’impegno di eseguire la prestazione lavorativa concordata con il datore di lavoro. E’ queste una delle caratteristiche essenziali del lavoro ripartito. Ciò significa, come vedremo meglio in avanti, che se a lavoro non può recarsi Maria – nel nostro esempio – dovra sostituirla Giulia. Sarà loro compito coordinaris.
Uno degli aspetti più importanti del lavoro ripartito è la possibilità di modificare la distribuzione dell’orario tra i due lavoratori. In qualsiasi momento, i coobbligati possono:
• sostituirsi reciprocamente, decidendo di comune accordo quando lavorare.
• ambiare la distribuzione dell’orario, sempre con il consenso di entrambi e senza costi aggiuntivi per il datore di lavoro.
Tuttavia, se uno dei due lavoratori non è in grado di adempiere alle proprie mansioni, l’altro dovrà farsi carico dell’intera prestazione.
Un aspetto fondamentale del lavoro ripartito è che le dimissioni o il licenziamento di un coobbligato comportano la cessazione dell’intero rapporto di lavoro. Questo avviene perché il contratto si basa su un vincolo contrattuale condiviso tra i due lavoratori.
Se il datore di lavoro desidera continuare il rapporto con il lavoratore rimasto, è necessario:
• stipulare un nuovo contratto di lavoro subordinato, con le tutele previste dall’articolo 2094 del Codice Civile.
• oppure, se il lavoratore è disponibile, proporre un nuovo accordo di lavoro ripartito con un’altra persona.