Nel settore del lavoro domestico, la presenza di un legame di parentela tra datore di lavoro e lavoratore può far presumere che il lavoro sia svolto per motivi affettivi e quindi senza retribuzione. Tuttavia, questa non è una regola assoluta. Esistono casi in cui il rapporto di lavoro può essere considerato valido e soggetto a retribuzione e contribuzione previdenziale.
Parliamo di lavori domestici come ad esempio: colf, badanti, baby sitter, autisti, cuochi, giardinieri, ecc.
L’INPS stabilisce che le denunce di lavoro tra parenti e affini non possono essere respinte in automatico, ma devono essere valutate considerando:
Se il rapporto di lavoro rispetta i requisiti di subordinazione, cioè la colf o la badante è alle “dipendenze” di una famiglia e segue gli ordini indicati, la lavoratrice ha diritto alla regolare retribuzione e alla copertura assicurativa.
Ma bisogna fare attenzione: spetta ai lavoratori domestici legati da vincolo di parentela con il datore di lavoro provare/dimostrare l’esistenza di un rapporto di lavoro. Ma su questo torneremo dopo.
Dall’orientamento giurisprudenziale si ricavano i casi in cui le prestazioni di lavoro domestico sono presunte a titolo gratuito che:
• non è configurabile un rapporto di lavoro domestico tra coniugi o persone conviventi “more uxorio”, ad eccezione dei casi di assistenza a invalidi;
• le prestazioni domestiche in favore di parenti o affini di 1° grado, indipendentemente dalla convivenza, sono da considerare prestate per motivi affettivi e quindi prive di tutela previdenziale. Tuttavia, anche in questo caso il rapporto potrebbe essere validamente instaurato: ad esempio, potrebbe essere assicurabile una lavoratrice domestica che, a seguito della nascita di un nipote, cessi dal lavoro presso estranei per accudire il nipote stesso, percependo la retribuzione da parte del figlio;
• le prestazioni in favore di parenti od affini di 2° e 3° grado conviventi, generalmente, si ritengono prestate a titolo gratuito;
• in caso di prestazioni di lavoro domestico in favore di congiunti di 2° e 3° grado non conviventi vi è attenuazione della presunzione di gratuità, per cui, in presenza dei requisiti della subordinazione, il rapporto potrebbe essere assicurabile;
• il rapporto di lavoro tra coniugi, parenti od affini è senz’altro convalidato se si tratta di assistenza ad invalidi o ciechi di guerra, del lavoro o civili, titolari di assegno di accompagnamento.
Ai sensi dell’articolo 1 del D.P.R. n. 1403 del 31 dicembre 1971, il rapporto di lavoro domestico tra soggetti con vincoli di parentela è considerato sempre ammissibile (quindi assicurabile) quando i lavoratori sono addetti alle seguenti mansioni:
• assistenza a invalidi di guerra civili e militari, invalidi per causa di servizio, invalidi del lavoro, che fruiscono dell’indennità di accompagnamento;
• assistenza a mutilati e invalidi civili che fruiscono delle provvidenze di cui alla Legge n. 118 del 30 marzo 1971, e che siano esclusi da dette provvidenze per motivi economici, non attinenti al grado di menomazione;
• assistenza a ciechi civili che fruiscono del particolare trattamento di pensione di cui alla Legge n. 66 del 10 febbraio 1962, o esclusi perché in possesso di un reddito superiore ai limiti previsti;
• perpetue al servizio di sacerdoti secolari di culto cattolico;
• prestazioni di servizi diretti e personali nei confronti dei componenti le comunità religiose o militari di tipo familiare.
Anche in questi casi, se è possibile dimostrare la subordinazione (ad esempio, con buste paga e versamenti contributivi), il rapporto di lavoro può essere riconosciuto.
Se il lavoratore domestico ha un vincolo di parentela con il datore di lavoro, spetta a lui dimostrare la subordinazione, in un’eventuale contezioso giudiziario o con Inps. Questo può avvenire tramite:
L’INPS, in caso di dubbi, può effettuare accertamenti per verificare la reale esistenza del rapporto di lavoro.
In sintesi il lavoro domestico tra parenti è spesso considerato gratuito, ma ci sono eccezioni importanti. Se il lavoratore è regolarmente assunto e dimostra la subordinazione, ha diritto a retribuzione e contributi. E’ consigliabile rispettare le regole per evitare problemi con l’INPS.