Influencer e Creatori Digitali devono pagare Tasse e Contributi. Cosa dice INPS nella Circolare n. 44

Nuove regole per i content creator, ossia per i lavoratori autonomi delle piattaforme digitali. Influencer, youtuber, streamer, blogger, podcaster e gamer professionisti che monetizzano online hanno finalmente un inquadramento previdenziale.

Lo rende noto l’INPS nella circolare n. 44 del 19 febbraio 2025. In questo articolo riassumiamo le novità.

Le novità previdenziali per i content creator

La normativa fa distinzione tra diverse categorie di creator, in base alle modalità di monetizzazione e alla struttura organizzativa del loro lavoro:

  • per chi opera in forma autonoma ed eguaglia o supera i 5.000 euro di reddito annuo, dal 1° gennaio 2025 scatta l’obbligo di iscrizione alla Gestione Separata Inps e l’apertura della Partita Iva con il nuovo codice Ateco 73.11.03, specifico per le attività di influencer marketing e content creation;
  • chi invece lavora su commissione per aziende/agenzie pubblicitarie o svolge attività in cui siano presenti caratteristiche riconducibili a prestazioni artistiche, culturali e di intrattenimento vedrà applicata la contribuzione al Fondo Pensioni Lavoratori dello Spettacolo (FPLS), con oneri previdenziali a carico del committente;
  • per i creator che operano attraverso società di capitali, come srl o srls, la normativa non introduce obblighi diretti come persone fisiche, lasciando che la contribuzione segua le regole aziendali.

Quando devono versare i contributi al FPLS

In definitiva, quindi, quando i content creator creano contenuti pubblicitari o promozionali, percependo dei compensi da un committente (il brand o l’agenzia di intermediazione), quest’ultimo è tenuto al versamento dei contributi previdenziali al FPLS. Se il content creator svolge il ruolo di attore pubblicitario, indossatore, fotomodello, sceneggiatore, regista ecc. l’obbligo sussiste indipendentemente dalla tipologia di rapporto di lavoro instaurata (dipendente, autonomo, collaborazione coordinata e continuativa).

Diversamente, qualora il content creator:

  • crei contenuti online senza alcuna finalità pubblicitaria o promozionale, ma solo con lo scopo di ampliare la propria visibilità sui social o
  • si limiti a realizzare attività di carattere accessorio e strumentale a quella di digital marketing

 le mansioni non andranno assoggettate a contribuzione previdenziale al FPLS.