La Corte di Cassazione, con l’ordinanza n. 7250 del 18 marzo 2025, ha stabilito che i collaboratori a progetto non hanno diritto all’indennità di disoccupazione DIS-COLL se il committente non ha versato i contributi previdenziali all’INPS. Di conseguenza, se il lavoratore presenta domanda all’INPS, l’Istituto la respinge per mancanza dei requisiti contributivi.
A differenza dei lavoratori subordinati, per i quali vige il principio di automaticità delle prestazioni previdenziali (art. 2116 c.c.), i collaboratori coordinati e continuativi, inclusi quelli a progetto, non beneficiano di tale tutela.
Ciò significa che, in assenza di versamenti contributivi da parte del committente, non maturano il diritto alle prestazioni previdenziali, come la DIS-COLL.
L’articolo 15 del D.Lgs. n. 22/2015 prevede che l’indennità DIS-COLL sia calcolata sul reddito imponibile ai fini previdenziali, risultante dai versamenti contributivi effettuati. Pertanto, solo i contributi effettivamente accreditati all’INPS sono considerati utili per determinare l’importo e la durata dell’indennità.
Se un collaboratore a progetto, dopo la cessazione del rapporto, presenta domanda per la DIS-COLL, l’INPS verifica se i contributi siano stati effettivamente versati. In caso contrario, la richiesta viene respinta. Il lavoratore, quindi, si trova senza alcuna tutela economica, anche se ha svolto regolarmente la sua attività.
Questa pronuncia sottolinea l’importanza per i collaboratori a progetto di monitorare attentamente la regolarità dei versamenti contributivi da parte dei loro committenti. In caso di omissioni, infatti, il lavoratore rischia di trovarsi privo di copertura previdenziale e senza accesso a strumenti di sostegno al reddito in caso di disoccupazione.
I committenti sono obbligati per legge a versare i contributi previdenziali per i collaboratori a progetto. Tuttavia, la mancata osservanza di questo obbligo non attiva, per tali lavoratori, il principio di automaticità delle prestazioni, lasciandoli esposti a potenziali vulnerabilità economiche in caso di cessazione del rapporto di collaborazione.